ISTRUZIONI ICI ANNO 2008

 

 

ALIQUOTE

AGEVOLAZIONI

SCADENZA VERSAMENTI

MODALITA' DI PAGAMENTO

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI

ALIQUOTE E DETERMINAZIONI ORDINARIE  (D.C.C. n. 9 del 07/02/08)

Decreto Legge 27/5/2008 n. 93

Esenzione ICI prima casa

1.      A decorrere dall’anno 2008 e’ esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2.      Per unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche’ quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3.      L’esenzione si applica altresi’ nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

 

Delibera di Consiglio n. 9  del 07/02/2008

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ORDINARIE

 

·         abitazione principale solo per categoria catastale A1, A8 e A9   5 (cinque) per mille;

·         restanti unità immobiliari 7,0 (sette) per mille;

·         detrazione per abitazione principale per categoria catastale A1, A8 e A9   € 103,29;

 

 

 


AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI  ART. 8, COMMA 3, D.LGS. 504/1992 – ART. 58, COMMA 3, D.LGS. 446/1997

Solo per categoria catastale A1, A8 e A9  

 

A. Elevazione fino a € 130,00 della detrazione per abitazione principale limitatamente ai soggetti che alla data del 31/12 anno precedente si trovavano nelle seguenti congiunte condizioni:

§         titolari di reddito imponibile di sola pensione al minimo;

§         titolari di un diritto reale di godimento (proprietà - usufrutto - uso - abitazione) solo sull’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;

 

B. Elevazione a € 130,00 della detrazione per abitazione principale limitatamente ai soggetti che alla data del 31/12 anno precedente si trovavano nelle seguenti congiunte condizioni:

§        titolari di reddito annuo imponibile complessivo non superiore a € 15.000,00;

§        titolari di un diritto reale di godimento (proprietà - usufrutto - uso - abitazione) solo sull’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;

§ contribuente con invalidità lavorativa formalmente riconosciuta ai sensi di legge in misura non inferiore al 100% o presenza nel nucleo familiare di disabile a carico con invalidità lavorativa formalmente riconosciuta ai sensi di legge in misura non inferiore al 100%;

 

C. Elevazione all’intero ammontare dovuto per l’imposta della detrazione ai sensi del citato art. 8 comma 3 del D. Lgs. n. 504/1992 limitatamente ai soggetti che alla data del 31/12 anno precedente si trovavano nelle seguenti congiunte condizioni:

  §         titolari di reddito di sola pensione al minimo;

§         titolari di un diritto reale di godimento (proprietà - usufrutto - uso - abitazione) solo sull’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;

§         contribuente con invalidità lavorativa formalmente riconosciuta ai sensi di legge in misura non inferiore al 100% o presenza nel nucleo familiare di disabile a carico con invalidità lavorativa formalmente riconosciuta ai sensi di legge in misura non inferiore al 100%.

 

 

SCADENZA VERSAMENTI                   

 

SCADENZA VERSAMENTO PRIMA RATA      16/06/200

(50% importo dovuto)                                        

 

SCADENZA VERSAMENTO A SALDO          16/12/2008

(imposta annuale meno acconto versato)

MODALITA’ DI PAGAMENTO

C. C. POSTALE N. 88689054 intestato "EQUITALIA MARCHE UNO SPA PORTO SAN GIORGIO-AP-ICI" 

oppure con  MODELLO F24

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI

 

 Estratto della Delibera n. 476 del 29/12/2005

OGGETTO:VALORI DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA E L’ACCERTAMENTO ICI SULLE AREE FABBRICABILI ANNO 2006

 

DELIBERA

 

DI APPROVARE, per le considerazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente recepite, per l’anno 2006 come valori di riferimento per la verifica e l’accertamento ICI sulle aree fabbricabili, controllo da effettuarsi da parte dell’Ufficio Tributi, i valori di cui alla tabella "Aree Fabbricabili – Valori da attribuire alla data del 01.01.2006" Allegato “A” al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

 

DI CONSIDERARE che, fermo restante il valore delle aree fabbricabili così come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l’ICI dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell’allegata tabella alla presente deliberazione (Allegato A).

 

DI DARE ATTO che la suddetta tabella può essere modificata periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

 

DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Ragioneria di compiere tutti quegli atti finalizzati alla realizzazione del presente deliberato.

RENDERE il presente atto con ulteriore voto unanime palese immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.L.vo n. 267/2000 con successiva votazione palese unanime.

 

ALLEGATO A)

 

Aree Fabbricabili – Valori da attribuire alla data del 01.01.2006

 

ZONA

UNITA’ DI MISURA

VALORE

Zona: B1.1 zone miste sature della città permanente - a media densità

€/mq

240,00

Zona: B1.2 zone miste sature della città permanente - ad alta densità

€/mq

240,00

Zona: B2.1 zone miste sature della fascia litoranea - a media densità

€/mq

265,00

Zona: B2.2 zone miste sature della fascia litoranea - ad alta densità

€/mq

265,00

Zona: B3.1 zone miste di trasformazione - a media densità

€/mq

195,00

Zona: B3.2 zone miste di trasformazione - ad alta densità

€/mq

195,00

Zona: B4 zone miste di completamento

€/mq

220,00

Zona: D1 attività produttive

€/mq

100,00

Zona: D1.1 zone industriali - artigianali esistenti di completamento

€/mq

130,00

Zona: D1.2 zone industriali - artigianali di adeguamento e riqualificazione

€/mq

125,00

Zona: D1.3 ambito di recupero ambientale - zona produttiva statale fermana

€/mq

135,00

Zona: D2 attività commerciali

€/mq

125,00

Zona: SA-AA attrezzature alberghiere e turistico – ricreative

€/mq

225,00

Zona: SA-AR attrezzature alberghiere e turistico – ricreative

€/mq

225,00

Zona: SA-CA attrezzature alberghiere e turistico – ricreative

€/mq

70,00

Zona: C Comparti e ZPU ove non sia in vigore lo strumento attuativo.

€/mq

120,00

Zona: C zone residenziali miste R all’interno di Comparti e ZPU ove sia stato approvato lo strumento attuativo

€/mq

240,00

 

 

Estratto della Delibera n. 100 del 28/03/2006

 

OGGETTO: VALORI DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA E L’ACCERTAMENTO ICI SULLE AREE FABBRICABILI ANNO 2006 – PRECISAZIONI.

 

DELIBERA

 

DI APPROVARE i chiarimenti espressi in premessa circa l’applicazione della tabella "Aree Fabbricabili – Valori da attribuire alla data del 01.01.2006” di Porto San Giorgio riportata nella deliberazione della Giunta Comunale n. 476 del 29.12.2005 limitatamente alle “Zone C Comparti e ZPU ove non sia in vigore lo strumento attuativo”.

 

DI STABILIRE quindi che il valore unitario dei singoli comparti edificatori all’interno delle Zone C, ZPU e comparti di intervento coordinato, ove non sia in vigore lo strumento attuativo viene determinato dalla seguente formula:

 

valore unitario al mq = 120,00 €/mq x (Sf / St)

 

dove Sf è la superficie fondiaria che si ricava, ove non specificatamente indicata dal PRG, dal rapporto tra la Superficie utile lorda e l’indice di utilizzazione fondiaria (SUL / Uf), mentre St è la Superficie Territoriale dell’intera zona.

 

DI CONSIDERARE che, fermo restante il valore delle aree fabbricabili così come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l’ICI dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con le modalità sopra riportate.

 

DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Ragioneria di compiere tutti quegli atti finalizzati alla realizzazione del presente deliberato.

 

RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.L.vo n. 267/2000 con successiva votazione palese unanime.