La
realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie da parte di soggetti pubblici e privati sono soggette ad
autorizzazione rilasciata dal Comune.
Le
strutture interessate devono possedere i requisiti minimi richiesti per
l’autorizzazione. Tali requisiti vengono aggiornati ogni qualvolta
l’evoluzione tecnologica e normativa lo rendano necessario.
Attualmente la determinazione dei requisiti è avvenuta con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 2200 del 24.10.2000 pubblicata nel BUR Reg.le n.
115 del 09.11.2000.
Un primo
aggiornamento è avvenuto con D.G.R. n. 1579 del 10.07.2001.
La
struttura sanitaria interessata presenta la documentazione relativa alla
richiesta di autorizzazione al Comune territorialmente competente (Modello
Aut 1).
L'ammininistrazione comunale a sua volta trasmette tale documentazione
alla Regione per la verifica di compatibilità regionale dell’opera da
realizzare. Il procedimento di verifica avviene previo un parere espresso
dall’ARS cui fa seguito il decreto regionale.
Una volta realizzata la struttura si procede al controllo dei requisiti
che viene eseguito dalla Zona Territoriale per gli ambulatori e dalla
Regione per le strutture residenziali e semiresidenziali e gli ambulatori
pubblici. (Modello
Aut 2)
L’Amministrazione Comunale, provvederà, poi, in presenza dei requisiti di
legge, al rilascio dell’autorizzazione definitiva all’esercizio.
.