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SPETTACOLO VIAGGIANTE
Legge 18 marzo
1968, n. 337
DM 18 maggio 2007
DECRETO 16 giugno 2008 – Approvazione del programma e delle modalità di
svolgimento dei corsi di formazione teorico–pratica, rivolti ai gestori delle
attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del
decreto del Ministro dell’Interno 18 maggio 2007.
Circolare Ministero
Interno - DM 18 maggio 2007
Circolare Ministero Intero 1 dicembre 2009, n. 114 (Norme di sicurezza per
le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.
Registrazione delle attrazioni di Attività di
Spettacolo Viaggiante e attribuzione del codice identificativo
Ai sensi del D.M. 18 maggio 2007, Norme di Sicurezza
per le Attività di Spettacolo Viaggiante, le attrazioni dovranno essere
registrate e identificate con un apposito codice.
L’obbligo riguarda sia le nuove attrazioni che quelle già esistenti; in assenza
della prevista registrazione, le attrazioni non potranno essere
utilizzate.
La procedura di registrazione prevede l’acquisizione del parere della
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che:
- verifica la completezza e l’idoneità della
documentazione allegata;
- sottopone l’attrazione ad un controllo di regolare
funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio;
- accerta l’esistenza di un verbale di collaudo;
- dispone eventuali ulteriori approfondimenti, qualora
li ritenga necessari.
Nuove attrazioni (acquistate dopo il 12/12/2008)
A partire dal 12 dicembre 2007, le attrazioni nuove
devono essere registrate prima del loro utilizzo.
La registrazione può avvenire:
- presso il Comune nel cui ambito territoriale è
avvenuta la costruzione;
- presso il Comune nel cui territorio è previsto il
primo impiego dell’attrazione;
- presso il Comune nel cui territorio è presente la
sede sociale del gestore.
Attrazioni esistenti sul territorio nazionale (al
12/12/2008)
Le attrazioni esistenti sul territorio nazionale devono
ottenere la registrazione e il relativo codice identificativo entro il
12/12/2009 (due anni dall’entrata in vigore del D.M. 18 maggio 2007).
La registrazione può avvenire:
- presso il Comune nel cui territorio è presente la
sede sociale del gestore;
- presso il Comune nel cui territorio è in corso
l’impiego dell’attrazione.
In caso di mancata registrazione, l’attrazione non
potrà essere utilizzata, e per la successiva regolarizzazione dovrà seguire il
percorso previsto per le nuove attrazioni.
Attrazioni esistenti provenienti dall’estero (dal
12/12/2008)
Le attrazioni esistenti provenienti da altri Stati
membri dell’Unione Europea, dalla Turchia o da un Paese EFTA firmatario
dell’accordo SEE devono ottenere la registrazione ed il relativo codice
identificativo prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale.
La registrazione può avvenire:
- presso il Comune nel cui territorio è presente la
sede sociale del gestore;
- presso il Comune nel cui territorio è previsto il
primo ’impiego dell’attrazione sul territorio nazionale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’interessato può presentare la domanda di persona o
per posta.
La domanda richiede l’apposizione del bollo (14,62 euro), e deve contenere gli
allegati di seguito descritti.
Nuove attrazioni (acquistate dopo il 12/12/2008):
- Documentazione tecnica illustrativa e certificativa
che dimostri la sussistenza dei requisiti tecnici previsti all’art. 3 del D.M.
18/5/2007;
- Copia del manuale d’uso e manutenzione, redatto dal
costruttore, comprensivo delle istruzioni di montaggio e smontaggio,
funzionamento e manutenzione;
- Copia del libretto dell’attrazione.
Attrazioni esistenti sul territorio nazionale (al 12/12/2008):
- Disegni e/o schemi, corredati di foto, delle
strutture principali e dei particolari costruttivi;
- Verbali delle prove e dei controlli effettuati da
tecnico abilitato (redatti non oltre sei mesi prima della presentazione del
fascicolo, e almeno relativi a: idoneità delle strutture portanti, idoneità
degli apparati meccanici, idoneità degli apparati idraulici, idoneità degli
impianti elettrici/elettronici);
- Verbali delle successive verifiche periodiche, di
cui all’art. 7 del D.M. 18 maggio 2007;
- Istruzioni d’uso e manutenzione dell’attrazione.
Attrazioni esistenti provenienti dall’estero (al 12/12/2008):
- Disegni e/o schemi, corredati di foto, delle
strutture principali e dei particolari costruttivi;
- Verbali delle prove e dei controlli effettuati da
tecnico abilitato (redatti non oltre sei mesi prima della presentazione del
fascicolo, e almeno relativi a: idoneità delle strutture portanti, idoneità
degli apparati meccanici, idoneità degli apparati idraulici, idoneità degli
impianti elettrici/elettronici);
- Verbali delle successive verifiche periodiche, di
cui all’art. 7 del D.M. 18 maggio 2007;
- Istruzioni d’uso e manutenzione dell’attrazione;
- Certificato di origine dell’attività o altro atto
equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione,
contenente: gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di
primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, la dichiarazione di assenza
di incidenti significativi;
- Copia della documentazione contabile di acquisto
dell’attività da parte del richiedente;
- Attestazione comprovante che l’attività ha già
legalmente operato nel Paese di origine o di ultimo utilizzo, rilasciata da
ente governativo del relativo Paese, o altro atto equivalente;
- Nuovo collaudo di professionista abilitato o
certificazione di organismo di certificazione accreditato.
Tutta la documentazione deve essere redatta da professionista abilitato o da
organismo di certificazione abilitato, e deve essere prodotta in lingua italiana
o accompagnata da una traduzione ufficiale in italiano.
MODULISTICA DI RIFERIMENTO
Moduli da utilizzare:
In caso di mancanza o incompletezza della documentazione, il termine sarà
interrotto, e ricomincerà a decorrere dalla presentazione della documentazione
necessaria.
L’attrazione priva di registrazione non potrà essere messa in esercizio.
SILENZIO ASSENSO
Non è previsto il silenzio assenso.
INFORMAZIONI UTILI
L’attrazione priva di registrazione non potrà essere
messa in esercizio.
A cura del gestore, sull’attività deve essere collocata apposita targa
metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile, con i
seguenti dati: Comune di _______; Codice ISTAT del Comune _______; Denominazione
dell’attività (tipologia da elenco ministeriale): _______; Codice
identificativo: _______; D.M. 18 maggio 2007, art. 4.
In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attrazione, il gestore dovrà
darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il
codice identificativo.
In caso di cessione o vendita con utilizzo da parte di un nuovo gestore dovranno
essere richiesti sia il cambio di titolarità della licenza che la voltura degli
atti di registrazione e assegnazione del codice identificativo.
In caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa metallica, o
certificarne l’avvenuta distruzione.
PER
INFORMAZIONI:
| Dove
rivolgersi |
Ufficio Commercio |
| Indirizzo
|
Via Veneto 5 |
| Telefono
|
0734-680254; 680251; 680211 |
| Fax
|
0734-680253 |
| Orario
|
lun. mer. ven. 10.00 - 13.00
mar. e gio. 16.00 - 18.00 |
| E-mail |
commercio@comune-psg.org |
COMPETENZA
| Settore/Servizio
|
I Settore - Servizio Commercio |
| Dirigente
|
Cecati Gianraffaele
0734-680207 |
| Responsabile
del procedimento |
D.ssa
Simonetta Cognigni |
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