COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO         SERVIZIO COMMERCIO

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                                         SPETTACOLO VIAGGIANTE                              

 

 

Normativa

 

Modulistica

 

Domande Frequenti

 

  

  Legge 18 marzo 1968, n. 337

  DM 18 maggio 2007

DECRETO 16 giugno 2008 – Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico–pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’Interno 18 maggio 2007.

  Circolare Ministero Interno - DM 18 maggio 2007

  Circolare Ministero Intero 1 dicembre 2009, n. 114 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

Registrazione delle attrazioni di Attività di Spettacolo Viaggiante e attribuzione del codice identificativo

Ai sensi del D.M. 18 maggio 2007, Norme di Sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante, le attrazioni dovranno essere registrate e identificate con un apposito codice.
L’obbligo riguarda sia le nuove attrazioni che quelle già esistenti; in assenza della prevista registrazione, le attrazioni non potranno essere utilizzate.
La procedura di registrazione prevede l’acquisizione del parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che:
 

  • verifica la completezza e l’idoneità della documentazione allegata;
  • sottopone l’attrazione ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio;
  • accerta l’esistenza di un verbale di collaudo;
  • dispone eventuali ulteriori approfondimenti, qualora li ritenga necessari.

 

Nuove attrazioni (acquistate dopo il 12/12/2008)

A partire dal 12 dicembre 2007, le attrazioni nuove devono essere registrate prima del loro utilizzo.
La registrazione può avvenire:
 

  • presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione;
  • presso il Comune nel cui territorio è previsto il primo impiego dell’attrazione;
  • presso il Comune nel cui territorio è presente la sede sociale del gestore.

 

Attrazioni esistenti sul territorio nazionale (al 12/12/2008)

Le attrazioni esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il relativo codice identificativo entro il 12/12/2009 (due anni dall’entrata in vigore del D.M. 18 maggio 2007).
La registrazione può avvenire:
 

  • presso il Comune nel cui territorio è presente la sede sociale del gestore;
  • presso il Comune nel cui territorio è in corso l’impiego dell’attrazione.

In caso di mancata registrazione, l’attrazione non potrà essere utilizzata, e per la successiva regolarizzazione dovrà seguire il percorso previsto per le nuove attrazioni.

 

Attrazioni esistenti provenienti dall’estero (dal 12/12/2008)

Le attrazioni esistenti provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea, dalla Turchia o da un Paese EFTA firmatario dell’accordo SEE devono ottenere la registrazione ed il relativo codice identificativo prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale.
La registrazione può avvenire:
 

  • presso il Comune nel cui territorio è presente la sede sociale del gestore;
  • presso il Comune nel cui territorio è previsto il primo ’impiego dell’attrazione sul territorio nazionale.



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’interessato può presentare la domanda di persona o per posta.
La domanda richiede l’apposizione del bollo (14,62 euro), e deve contenere gli allegati di seguito descritti.
Nuove attrazioni (acquistate dopo il 12/12/2008):
 

  • Documentazione tecnica illustrativa e certificativa che dimostri la sussistenza dei requisiti tecnici previsti all’art. 3 del D.M. 18/5/2007;
  • Copia del manuale d’uso e manutenzione, redatto dal costruttore, comprensivo delle istruzioni di montaggio e smontaggio, funzionamento e manutenzione;
  • Copia del libretto dell’attrazione.


Attrazioni esistenti sul territorio nazionale (al 12/12/2008):
 

  • Disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
  • Verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato (redatti non oltre sei mesi prima della presentazione del fascicolo, e almeno relativi a: idoneità delle strutture portanti, idoneità degli apparati meccanici, idoneità degli apparati idraulici, idoneità degli impianti elettrici/elettronici);
  • Verbali delle successive verifiche periodiche, di cui all’art. 7 del D.M. 18 maggio 2007;
  • Istruzioni d’uso e manutenzione dell’attrazione.


Attrazioni esistenti provenienti dall’estero (al 12/12/2008):
 

  • Disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
  • Verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato (redatti non oltre sei mesi prima della presentazione del fascicolo, e almeno relativi a: idoneità delle strutture portanti, idoneità degli apparati meccanici, idoneità degli apparati idraulici, idoneità degli impianti elettrici/elettronici);
  • Verbali delle successive verifiche periodiche, di cui all’art. 7 del D.M. 18 maggio 2007;
  • Istruzioni d’uso e manutenzione dell’attrazione;
  • Certificato di origine dell’attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, contenente: gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, la dichiarazione di assenza di incidenti significativi;
  • Copia della documentazione contabile di acquisto dell’attività da parte del richiedente;
  • Attestazione comprovante che l’attività ha già legalmente operato nel Paese di origine o di ultimo utilizzo, rilasciata da ente governativo del relativo Paese, o altro atto equivalente;
  • Nuovo collaudo di professionista abilitato o certificazione di organismo di certificazione accreditato.


Tutta la documentazione deve essere redatta da professionista abilitato o da organismo di certificazione abilitato, e deve essere prodotta in lingua italiana o accompagnata da una traduzione ufficiale in italiano.


 

MODULISTICA DI RIFERIMENTO

Moduli da utilizzare:
 


In caso di mancanza o incompletezza della documentazione, il termine sarà interrotto, e ricomincerà a decorrere dalla presentazione della documentazione necessaria.
L’attrazione priva di registrazione non potrà essere messa in esercizio.


 

SILENZIO ASSENSO

Non è previsto il silenzio assenso.

 

INFORMAZIONI UTILI

L’attrazione priva di registrazione non potrà essere messa in esercizio.
A cura del gestore, sull’attività deve essere collocata apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile, con i seguenti dati: Comune di _______; Codice ISTAT del Comune _______; Denominazione dell’attività (tipologia da elenco ministeriale): _______; Codice identificativo: _______; D.M. 18 maggio 2007, art. 4.
In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attrazione, il gestore dovrà darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.
In caso di cessione o vendita con utilizzo da parte di un nuovo gestore dovranno essere richiesti sia il cambio di titolarità della licenza che la voltura degli atti di registrazione e assegnazione del codice identificativo.
In caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa metallica, o certificarne l’avvenuta distruzione.
 

 

 PER INFORMAZIONI:

 Dove rivolgersi  Ufficio Commercio
 Indirizzo  Via Veneto 5
 Telefono   0734-680254;   680251;   680211
 Fax  0734-680253
 Orario  lun. mer. ven. 10.00 - 13.00             mar. e gio. 16.00 - 18.00
 E-mail   commercio@comune-psg.org

COMPETENZA

 Settore/Servizio  I Settore - Servizio Commercio
 Dirigente  Cecati Gianraffaele  0734-680207
 Responsabile del procedimento  D.ssa  Simonetta Cognigni

   

 News

 

NUOVA MODULISTICA PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA
DIA- APERTURA IMMEDIATA

 

SALDI ESTIVI
DAL 3 LUGLIO
AL 30 SETTEMBRE
 

 

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n. 94 del 23-4-2010  - Suppl. Ordinario n.75) 
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Circolare Ministero dello sviluppo economico 6/5/2010 n. 3635/C prot.45166

 

Ordinanza  deroghe apertura esercizi commerciali nei giorni festivi 2010
25 aprile e 1 maggio: esercizi chiusi

 

 

Regione Marche
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     La certificazione DURC per il commercio su aree pubbliche dal 1 gennaio 2010 non è più necessaria.