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VENDITE STRAORDINARIE
Per vendite
straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine
stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre
condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
Vendite Promozionali:
sono quelle effettuate dall'esercente applicando sconti reali ed effettivi sui
normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo
di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in
vetrina.
Modulistica
Vendita di fine stagione (Saldi):
si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale
o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro
un certo periodo di tempo.
Modulistica
Le vendite di liquidazione:
sono quelle effettuate dall’esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le
proprie merci, a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione
dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o
rinnovo, per un periodo non eccedente le quattro settimane, elevato a tredici
settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura
dell’azienda.Modulistica
Si riportano di
seguito gli art. 16 e 16bis della LR 26/99:
Art.16
Vendite di liquidazione e vendite di fine stagione
1. Le vendite
di liquidazione sono quelle effettuate dall’esercente al fine di esitare in
breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell’attività
commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale,
trasformazione o rinnovo, per un periodo non eccedente le quattro settimane,
elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o
chiusura dell’azienda.
2. L’interessato
dà comunicazione al Comune dell’inizio della vendita di liquidazione almeno
quindici giorni prima dell’inizio, specificando i motivi, la data di inizio,
la durata e l’inventario delle merci poste in liquidazione.
3. Dopo la
conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto
dichiarato dall’interessato e in caso di cessazione di attività, se trattasi di
esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d’ufficio alla revoca
dell’autorizzazione amministrativa.
4. Nei casi di
trasformazione o rinnovo dei locali, al termine del periodo di vendita di
liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell’esercizio per un periodo di
quindici giorni.
5. E’ vietato
effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre e nei trenta giorni
antecedenti il periodo di vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di
cessione o cessazione dell’attività commerciale e trasferimento di sede.
6. Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che
riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di
notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla
Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e le
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
7. Le vendite di
liquidazione e le vendite di fine stagione debbono essere presentate al pubblico
con adeguati cartelli che ne indicano l’esatta dicitura ed il periodo di
svolgimento.
8. Le merci in
vendita debbono essere esposte con l’indicazione del prezzo praticato prima
della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo
sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.
9. Durante il
periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le
merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate
nell’inventario presentato al Comune.
10. Durante la
vendita di fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia
acquistate che in conto deposito destinate a tale vendita straordinaria.
Art.16
bis
Vendite promozionali
1. Le vendite
promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando
sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione
al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa
la cartellonistica apposta in vetrina.
2. abrogato.
3. L'interessato
dà comunicazione al Comune della vendita promozionale almeno cinque giorni
prima dell'inizio, specificando i prodotti oggetto della vendita, la data di
inizio e la durata, e la percentuale di sconto praticata.
4. Durante le
vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati
da quelli posti in vendita a prezzo normale.
5. La pubblicità
relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non
ingannevole per il consumatore e deve contenere la data di comunicazione al
Comune e la durata della vendita.
6. E' vietato
effettuare le vendite promozionali nel mese di dicembre e nei trenta giorni
antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente agli articoli
di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria,
accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli
sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed
accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento.
7.
Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati
effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma
pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata
in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del
doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.
8. Nel caso di
violazione delle norme di cui all'articolo 16 e al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del d.lgs.114/98 e
del DPR 6 aprile 2001, n. 218.
9. I commi 3 e 4
non si applicano al settore alimentare.
PER
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rivolgersi |
Ufficio Commercio |
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Polizia Municipale |
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Pagliaccio |
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