COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO         SERVIZIO COMMERCIO

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                                              VENDITE STRAORDINARIE                                           

 

 

 

Normativa

 

Modulistica

 

Domande Frequenti

 

  
 

Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

  Vendite Promozionali: sono quelle effettuate dall'esercente applicando sconti reali ed effettivi sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina. Modulistica

  Vendita di fine stagione (Saldi):  si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo Modulistica                                  

  Le vendite di liquidazione: sono quelle effettuate dall’esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo, per un periodo non eccedente le quattro settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell’azienda.Modulistica

 

Si riportano di seguito gli art. 16 e 16bis della LR 26/99: 

Art.16

Vendite di liquidazione e vendite di fine stagione

1. Le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall’esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo, per un periodo non eccedente le quattro settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell’azienda.

2. L’interessato dà comunicazione al Comune dell’inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell’inizio, specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l’inventario delle merci poste in liquidazione.

3. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall’interessato e in caso di cessazione di attività, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d’ufficio alla revoca dell’autorizzazione amministrativa.

4. Nei casi di trasformazione o rinnovo dei locali, al termine del periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell’esercizio per un periodo di quindici giorni.

5. E’ vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre e nei trenta giorni antecedenti il periodo di vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di cessione o cessazione dell’attività commerciale e trasferimento di sede.

6. Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

7. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione debbono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l’esatta dicitura ed il periodo di svolgimento.

8. Le merci in vendita debbono essere esposte con l’indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

9. Durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell’inventario presentato al Comune.

10. Durante la vendita di fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito destinate a tale vendita straordinaria.

 Art.16 bis
Vendite promozionali
 

1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.

2. abrogato.

3. L'interessato dà comunicazione al Comune della vendita promozionale almeno cinque giorni prima dell'inizio, specificando i prodotti oggetto della vendita, la data di inizio e la durata, e la percentuale di sconto praticata.

4. Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale.

5. La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore e deve contenere la data di comunicazione al Comune e la durata della vendita.

6. E' vietato effettuare le vendite promozionali nel mese di dicembre e nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento.

7. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.

8. Nel caso di violazione delle norme di cui all'articolo 16 e al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del d.lgs.114/98 e del DPR 6 aprile 2001, n. 218.

9. I commi 3 e 4 non si applicano al settore alimentare.

  

PER INFORMAZIONI:

 Dove rivolgersi  Ufficio Commercio
 Indirizzo  Via Veneto 5
 Telefono   0734-680254;   680251;   680211
 Fax  0734-680253
 Orario  lun. mer. ven. 10.00 - 13.00             mar. e gio. 16.00 - 18.00
 E-mail   commercio@comune-psg.org


COMPETENZA

 Settore/Servizio  Polizia Municipale
 Responsabile  Dr. Giovanni Pagliaccio
 Addetti  0734-680202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 News

 

NUOVA MODULISTICA PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA
DIA- APERTURA IMMEDIATA

 

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n. 94 del 23-4-2010  - Suppl. Ordinario n.75) 
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Circolare Ministero dello sviluppo economico 6/5/2010 n. 3635/C prot.45166

 

Ordinanza  deroghe apertura esercizi commerciali nei giorni festivi 2010
25 aprile e 1 maggio: esercizi chiusi

 

IL 7 LUGLIO INIZIANO I SALDI ESTIVI - ANNO 2010
Date dei saldi 2010 INVERNALI: 2 Gennaio-1 Marzo ESTIVI: 7 luglio 30 settembre
 

 

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     La certificazione DURC per il commercio su aree pubbliche dal 1 gennaio 2010 non è più necessaria.