TESTO
COORDINATO
LR 4 ottobre 1999,
n. 26 – LR 15 ottobre 2002, n. 19
LR 23 febbraio 2005,
n. 9
LR 21 Dicembre 2006
n. 19
"ULTERIORI MODIFICHE DELLA LR 4
OTTOBRE 1999, N.26 CONCERNENTE: NORME ED
INDIRIZZI PER IL SETTORE DEL COMMERCIO"
Art.1
Finalità
1. Con la presente legge
sono determinati norme e indirizzi per il settore del commercio in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, allo scopo di favorire la
migliore distribuzione delle merci e dei prodotti e lo sviluppo delle attività
commerciali, nonché di disciplinare l’esercizio del commercio su aree pubbliche
nel territorio regionale.
2. La Regione riconosce la
funzione sociale espletata dalle cooperative costituitesi fra i consumatori,
nonché il contributo allo sviluppo del commercio recato dalle imprese esercenti
l'attività di rappresentanza e di intermediazione commerciale."
CAPO I
Esercizio del commercio in sede fissa
Art.2
Indirizzi generali
1. I Comuni, nell’adeguare
gli strumenti di programmazione per l’insediamento delle attività commerciali,
devono attenersi ai seguenti indirizzi:
a) tendere alla massima articolazione possibile sul
territorio comunale della rete distributiva al dettaglio, finalizzata:
1)
alla compresenza di
esercizi despecializzati e specializzati in sede fissa e della vendita
esercitata su aree pubbliche e armonizzazione della rete distributiva con
quella dei pubblici esercizi e del comparto dell’artigianato di servizio;
2)
alla diversificazione delle
tipologie di esercizi e delle forme imprenditoriali;
b) tenere conto nell’indicare gli obiettivi di presenza e di
sviluppo delle grandi strutture di vendita:
1)
della situazione
commerciale esistente;
2)
della valutazione sulla
congruità ed adeguatezza quantitativa e qualitativa della rete distributiva
operante, in rapporto all’esigenza dell’utenza potenziale;
3)
del rapporto di coerenza
tra la rete commerciale e la rete infrastrutturale;
4)
dell’incremento della
tensione concorrenziale lasciando, anche, ampio spazio alle iniziative con
elevato contenuto di innovazione;
c) favorire la concentrazione spaziale degli esercizi con
l’individuazione anche di zone commerciali integrate tra aree urbane ed extra
urbane all’interno delle quali esista o venga progettata una pluralità di
esercizi commerciali, paracommerciali contigui e configurabili come un
complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi
comunali quali parcheggi, percorsi pedonali, rallentatori del traffico,
pavimentazioni filtranti alberature, parchi giochi per ragazzi, evitando il più
possibile insediamenti isolati di singole unità di vendita e supportando tali
concentrazioni di esercizi con adeguate strutture di parcheggio e di aree;
d) tendere alla politica di assetto del territorio
attraverso un rapporto calibrato tra accessibilità automobilistica, viabilità,
parcheggi, visibilità, bacino d’attrazione ed effetti indotti sull’assetto del
territorio e la prevenzione di possibili esternalità negative determinate dallo
sviluppo della rete distributiva connessa, quale, ad esempio, il progressivo
mutamento della vocazione territoriale delle aree di insediamento delle medie e
grandi superfici di vendita;
e) salvaguardare e riqualificare i centri storici
attraverso:
1)
una calibrata distribuzione
del commercio;
2)
un’efficace presenza del
trasporto pubblico;
3) un’equilibrata ripartizione della gestione della
struttura urbana tra pubblico e privato;
4) una valorizzazione commerciale dei percorsi storici e
l’inserimento di contenitori integrati nel reticolo urbano;
f)
salvaguardare e
riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna ottimizzando l’uso
del commercio attraverso:
1)
progetti strategici comuni
fra soggetti pubblici e/o privati;
2)
individuazione di
particolari agevolazioni tributarie finalizzate all’incentivazione di forme
associative tra dettaglianti per ottimizzare le diseconomie tipiche dei piccoli
commercianti indipendenti;
g) favorire la riallocazione dei dettaglianti locali negli
insediamenti di nuove attività commerciali all’interno dei centri storici o di
aree urbane centrali da recuperare e valorizzare sotto il profilo funzionale ed
ambientale;
h) utilizzare gli oneri derivanti dagli interventi privati
per completare le infrastrutture necessarie;
i)
stipulare accordi
intercomunali, tramite il concorso dell’Amministrazione provinciale, per
localizzare gli insediamenti della grande distribuzione a livello
sovracomunale.
2.
I Comuni possono stabilire le zone nelle quali è possibile, per un periodo non
superiore ad un anno dall’entrata in vigore della presente legge, sospendere o
inibire gli effetti della comunicazione dell’apertura degli esercizi di
vicinato allorquando vi siano situazioni di congestione del traffico dovute
all’alta presenza di attività commerciali, che necessitano di interventi
urgenti a livello infrastrutturale o di assetto del sistema dei trasporti e di impatto
del nuovo esercizio sull’apparato distributivo.
3. I Comuni, sulla base degli indirizzi e dei parametri
di cui al presente capo, provvedono a programmare lo sviluppo del commercio sul
proprio territorio, individuando attraverso il piano regolatore generale (PRG)
le aree commerciali e le loro interconnessioni con le zone residenziali,
l’assetto viario, la dotazione dei parcheggi, le zone produttive.
4.
Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni,
in relazione alla situazione esistente, provvedono, qualora non già stabilito
dal PRG, a distinguere le strutture e le aree con destinazione urbanistica ad
uso commerciale tra commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio
comprendente anche le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande. La suddivisione tra commercio all’ingrosso e al dettaglio viene
mantenuta anche successivamente per quanto concerne la modifica del piano
regolatore e l’eventuale individuazione di nuove aree di espansione
commerciale.
5. I Comuni, inoltre, sono
tenuti a predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della rete
commerciale esistente sul proprio territorio.
Art.3
Zone commerciali e suddivisione dei
comuni per classi di residenti
1. Le aree del territorio
comunale sono suddivise, ai fini della localizzazione delle strutture
commerciali, secondo quanto stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, in:
a) ZONA A: le parti del territorio interessate da
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare
pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi;
b) ZONA B: le parti del territorio, totalmente o
parzialmente edificate, diverse dalla zona A: si considerano parzialmente
edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia
inferiore al 12,5 per cento della superficie fondiaria della zona e nelle quali
la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
c) ZONA C: le parti del territorio destinate a nuovi
complessi insediativi, che risultano inedificate o nelle quali l’edificazione
preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità di cui alla lettera
b);
d) ZONA D: le parti del territorio destinate agli insediamenti
produttivi qualora il piano regolatore generale preveda espressamente la
possibilità di insediamenti commerciali.
2.
I Comuni sono suddivisi per classi di residenti come nella tabella A allegata
alla presente legge.
Art.4
Bacini commerciali
1. I Comuni sono suddivisi
in 14 bacini commerciali, considerati come ambito commerciale omogeneo, come da
tabella B allegata alla presente legge.
Art.5
Classificazione strutture commerciali
1. Le
medie e grandi strutture di vendita, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi, sono
classificate, ai soli fini del rispetto dei parametri di parcheggio di cui al
comma 1 dell’articolo 7, nel modo seguente:
a)
M1, medie strutture
inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq nei
comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 251 e 900 mq nei comuni
delle classi I e II;
b)
M2, medie strutture
superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1500 mq nei comuni
delle classi III e IV e superficie compresa tra 901 e 2500 mq nei comuni delle
classi I e II;
c)
G1, grandi strutture
inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1501 e 3500 mq nei comuni
delle classi III e IV e superficie compresa tra 2501 e 6000 mq nei comuni delle
classi I e II;
d)
G2, grandi strutture
superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore di 3500 mq nei comuni
delle classi III e IV o maggiore di 6000 mq nei comuni delle classi I e II;
e)
A, esercizi del settore
alimentare o misto (alimentare e non alimentare);
f)
E, esercizi del settore non
alimentare.
2.
Nella tabella C, allegata alla presente legge, sono indicate le ripartizioni
per classe di comuni e localizzazione delle strutture commerciali di media e
grande superficie in base alla loro tipologia e in rapporto alle zone comunali.
3. I Comuni facenti parte
dello stesso bacino possono associarsi per l’individuazione di un’unica area
commerciale. In tal caso i limiti della localizzazione previsti dalla tabella
C, allegata alla presente legge, sono applicati al numero complessivo degli
abitanti dei comuni associati.
Art.6
Medie e grandi strutture di vendita
1.
Le medie strutture di vendita sono localizzabili nella zona A
in base a quanto previsto dall'articolo
9.
2.
Le grandi strutture di
vendita sono localizzabili nelle zone C e D.
3.
Gli insediamenti delle
medie e grandi strutture di vendita sono subordinati al rispetto delle
previsioni del PRG relative alle aree di localizzazione, nonché alle norme
sulla viabilità.
4.
Ogni struttura edilizia
deve essere considerata nel suo insieme, sia quando la ripartizione interna
preveda un unico esercizio commerciale sia quando la ripartizione interna
preveda una suddivisione in più esercizi classificabili come esercizi di
vicinato.
4 bis. Le grandi strutture
di vendita hanno il vincolo di trasferimento o accorpamento di esercizi di
medie e grandi dimensioni per una superficie complessiva pari al 30 per cento
di quella di vendita globale della grande struttura per la quale è richiesta
l'autorizzazione. Gli esercizi trasferibili devono aver esercitato l'attività
per almeno tre anni ed essere localizzati nei comuni appartenenti al bacino
commerciale sede del nuovo esercizio. In caso di ampliamento di settore
merceologico già autorizzato, il trasferimento è calcolato alla sola parte
ampliata. Nel caso di modifica di settore merceologico il 30 per cento da
trasferire è riferito alla superficie globale.
Art.7
Parcheggi
1. La realizzazione delle medie e grandi strutture di vendita è
subordinata alla dotazione minima di aree destinate a parcheggio, la cui superficie
complessiva è calcolata in base ai parametri previsti dalla Tabella “D”
allegata alla presente legge. Tali parametri sono comprensivi delle aree di
parcheggio privato e delle aree di parcheggio pubblico, di cui all’articolo 62,
commi 1 e 4, del Regolamento edilizio tipo approvato con Regolamento regionale
14 settembre 1989, n. 23, e successive modificazioni. Nelle zone classificate
B, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444,
la quantità di aree da destinare a parcheggio pubblico non può essere ridotta
alla metà. Nelle zone classificate A i parametri sono quelli stabiliti dalla
normativa urbanistica comunale.
2. Ai fini dell’applicazione dei parametri di cui alla
Tabella “D”, per superficie di vendita si intende l’area effettivamente
destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e
simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e aree coperte comuni, spazi
di avancassa.
3. Nelle concessioni edilizie relative alle strutture
commerciali di cui al comma 1 sono specificate le superfici destinate a
parcheggi privati e quelle destinate a parcheggi pubblici. Le superfici di
parcheggio privato comprendono le aree a disposizione dei titolari e dei
dipendenti delle strutture commerciali, le aree destinate alle operazioni di
carico e scarico delle merci e le aree a disposizione dei clienti. Per quanto
concerne la determinazione degli oneri concessori, le superfici di parcheggio
privato sono considerate parcheggi pertinenziali ai sensi dell’articolo
41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.
4. Per gli esercizi già in attività alla data del 24
aprile 1999 i parametri di superficie di parcheggio restano quelli
preesistenti, coSi pure nei casi di subentro, qualora l'attività sia inerente
lo stesso settore merceologico. L'adeguamento ai nuovi parametri di parcheggio
è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di modifica del
settore merceologico e di ampliamento della superficie di vendita per la sola
parte ampliata. L'eventuale riduzione dei parametri comporta la riduzione della
superficie di vendita o la revoca dell'autorizzazione.
5. Nell'ambito delle medie e grandi strutture commerciali in cui sono
presenti attività artigianali e di servizi deve essere assicurata una dotazione
di parcheggi a supporto delle predette attività, che si aggiunge a quella
prevista dal comma 1 e che è disciplinata dal piano regolatore generale del
comune.
6. I parcheggi previsti dal presente articolo sono realizzati in
contiguità, anche funzionale, con le strutture commerciali cui ineriscono e
possono essere utilizzati da tutti i cittadini; particolari forme di gestione
possono essere oggetto di apposita convenzione con il comune per disciplinare,
in particolare, i criteri di regolamentazione della sosta, la sua eventuale
onerosità e la relativa gestione finanziaria. E’ ammessa la realizzazione di
parcheggi anche su suoli la cui titolarità sia diversa da quella delle
strutture commerciali cui ineriscono, purché i gestori di queste ne abbiano la
disponibilità. Le medie e grandi strutture di vendita poste al di fuori dei
centri abitati o ai loro margini possono utilizzare parcheggi pubblici messi a
loro disposizione dal comune, quando questi non siano utilizzabili dalla
popolazione o come parcheggi scambiatori per l’accesso al centro urbano con
mezzi collettivi. Il rapporto fra il gestore della struttura ed il comune è
disciplinato da apposita convenzione.
7. Le aree destinate a parcheggio possono essere ricavate anche in vani
interrati, purché siano assicurate efficaci soluzioni di accesso, illuminazione
interna ed aerazione. Sono in ogni caso prescritti percorsi veicolari, aree di
parcheggio e stazionamento differenziate per i clienti e per gli
approvvigionamenti, gli uffici ed i servizi; alle operazioni di carico e
scarico delle merci va riservata un’area dimensionata alle esigenze della
struttura e delimitata rispetto alla restante area di parcheggio, in modo da
non interferire con la sua utilizzazione. Vanno adottati tutti gli accorgimenti
necessari ad assicurare un'agevole fruizione dei parcheggi e un facile accesso
da questi ai punti di vendita, nonché rimosse le eventuali barriere
architettoniche presenti. Qualora siano previste tecniche di parcheggio non
tradizionali, che consentano di minimizzare le aree necessarie per la manovra,
è ammessa una riduzione della superficie complessiva destinata a parcheggi,
purché sia assicurata una capienza equivalente in numero di posti macchina. Gli
accessi e le uscite dai parcheggi devono essere realizzati in modo da evitare,
o ridurre al minimo, le interferenze con il traffico che si svolge sulle strade
pubbliche, in particolare nelle ore di punta.
8. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle
eventuali diverse disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti
urbanistici comunali, nonché sulle altre norme comunali in materia edilizia.
Sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi di
iniziativa pubblica approvati entro la data del 24 aprile 1999 e quelle dei
piani di lottizzazione convenzionati entro la medesima data.
Art.8
Direttive alle Province
1. Le Province, sulla base
di quanto stabilito dal piano di inquadramento territoriale, in relazione alla
rete viaria di importanza nazionale (STINF 7), interregionale (STINF 8),
regionale (STINF 9) e degli accessi, stabiliscono con i propri piani di
coordinamento territoriali gli insediamenti della grande distribuzione a
livello sovracomunale, ovvero i criteri e le procedure per la loro
individuazione esclusivamente in relazione alla localizzazione degli
insediamenti negli ambiti comunali.
Art.8 bis
Sospensione del rilascio delle
autorizzazioni per le grandi strutture di vendita
1. Il rilascio di nuove
autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita è sospeso fino
all'approvazione dei piani di coordinamento territoriale, che stabiliscono,
d'intesa con i Comuni, la programmazione riguardante la grande distribuzione
con relativa individuazione di zone idonee, anche attraverso la valutazione
dell'impatto dei flussi di traffico riferiti alla grande distribuzione in
ambito provinciale di cui all'art.8.
Art.9
Centri storici
1.
In relazione a quanto
stabilito alla lettera e), comma 1, dell’articolo 2, all’interno dei centri
storici (zona A), i Comuni individuano le aree destinate alle attività
commerciali, avendo cura di indicare i luoghi del commercio per i quali è
possibile prevedere specifici piani di intervento globale di recupero e di
rilancio. Per luoghi del commercio si intendono le aree tradizionalmente vocate
per le attività commerciali che, per la loro concentrazione di negozi,
integrazione tra le varie merceologie, tipologie di vendita e attività
artigianali e di servizio, rendono al consumatore un servizio completo. Tali
luoghi vanno privilegiati, evitando insediamenti di tipo isolato, se non nei
casi di presenza di servizio in aree marginali e decentrate.
2.
All’interno dei centri
storici, al fine della tutela del patrimonio artistico, i Comuni possono
individuare le tipologie merceologiche e gli stili architettonici ammessi.
3.
Il Comune può individuare
aree, vie e piazze all’interno delle quali prevedere limitazioni merceologiche
al fine di una qualificazione specifica e prevedere norme di natura urbanistica
per i cambi di destinazione d’uso al fine di rendere disponibili alle
specifiche attività commerciali individuate, locali non rispondenti ai normali
standard previsti, supportando adeguatamente tali aree con indicazione di
percorsi tematici e turistici.
4.
Nella zona A (centro
storico) sono possibili localizzazioni di medie strutture di vendita, come di
seguito riportato:
a)
comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti:
1)
M 1, medie
strutture commerciali con superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq;
b)
comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti:
1)
M 1, medie strutture
commerciali con superficie di vendita compresa tra 251 e 900 mq.
5. Nella zona A sono altresì localizzabili strutture
formate da un insieme di esercizi con singole superfici di vendita non
superiori a 600 mq nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e
900 mq nei comuni con popolazione
superiore ai 10.000 abitanti, fisicamente divisi tra loro, con ingressi singoli
anche se accessibili da corridoi o atrii comuni, come di seguito riportato:
a)
comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti:
-
M 2 A - M
2 E, medie strutture commerciali del settore alimentare e non alimentare, con
superficie di vendita compresa tra 601 e 1.500 mq;
b)
comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti:
-
M 2 A - M
2 E, medie strutture commerciali del settore alimentare e non alimentare, con
superficie di vendita compresa tra 901 e 2.500 mq.
6.
Nel caso di insediamento di
nuove attività commerciali all’interno dei centri storici da recuperare e
valorizzare sotto il profilo funzionale ed ambientale, il Comune, qualora si
renda impossibile la realizzazione delle prescritte dotazioni di parcheggio di
pertinenza previste dal piano regolatore generale, in contiguità con le nuove strutture
programmate, può definire una soglia di convenienza per l’accessibilità,
valutando l’impatto di tali strutture nell’ambito della zona in relazione:
a)
alla riqualificazione
commerciale;
b)
all’impatto sulla viabilità
esistente e al traffico;
c)
alla situazione dei
parcheggi pubblici presenti nella zona e alla loro interrelazione con la
struttura di vendita;
d)
alla possibilità di forme
convenzionate per la gratuità dei mezzi di trasporto.
Art.10
Servizi commerciali polifunzionali
1. Nei comuni montani con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti e nei centri e nuclei abitati con popolazione
inferiore a 500 abitanti di tutti i comuni, è possibile svolgere congiuntamente
in un solo esercizio, oltre all’attività commerciale della tipologia alimentare
e non alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, altri servizi
di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con
soggetti pubblici e privati.
2. Gli esercizi
polifunzionali devono garantire orari settimanali e periodi di apertura minimi
da stabilire in accordo con il Comune.
3. La Giunta regionale
promuove il convenzionamento con i soggetti di cui al comma 1.
4. I Comuni possono
concedere, con convenzione, l’uso di immobili ad aziende commerciali che ne
facciano richiesta per l’attivazione di esercizi polifunzionali.
5. Gli esercizi
polifunzionali non possono essere trasferiti in zone diverse da quelle in cui
gli esercizi risultano insediati per la durata del rapporto stabilito dalla
convenzione.
6. I Comuni, oltre a quanto
stabilito all’articolo 2, comma 1, lettera f), possono stabilire particolari
agevolazioni, fino all’esenzione, per tributi di loro competenza.
Art.11
Modalità di presentazione delle domande
e priorità relative alle grandi
strutture di vendita
1. Per ottenere
l’autorizzazione di cui all’articolo 9 del d.lgs.114/1998, il richiedente deve
presentare al Comune competente domanda corredata della seguente
documentazione:
a)
descrizione delle
caratteristiche dell’iniziativa indicando: numero degli esercizi previsti,
superficie di vendita complessiva, superficie di vendita di ciascun esercizio,
settori di vendita;
b)
cartografia con
l’indicazione della collocazione dell’iniziativa sulla viabilità e
documentazione delle prescrizioni urbanistiche influenti sull’area interessata,
nonché delle previsioni derivanti da strumenti di pianificazione territoriale
vigente;
c)
indicazione dei limiti
della presunta area di attrazione;
d)
valutazione dei flussi di
traffico;
e)
analisi costi / benefici
dell’iniziativa;
f)
indicazione della superficie
in relazione al terreno disponibile, alla superficie coperta complessiva e al
parcheggio di pertinenza;
g)
indicazioni di eventuali
esercizi commerciali già operanti trasferiti ed occupati nella nuova struttura.
2.
La domanda deve essere depositata presso la segreteria del Comune oppure
inviata tramite lettera raccomandata.
3.
In caso di richieste concorrenti le domande saranno valutate secondo il
seguente ordine di priorità:
a)
reimpiego del personale
delle strutture concentrate previste da un apposito accordo sindacale;
b)
apertura di una media
struttura di vendita o ampliamento di una media o di una grande struttura di
vendita, a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai
sensi dell’articolo 24 della legge 426/1971, per la vendita di generi di largo
e generale consumo, con superficie globale pari a quella richiesta;
c)
richiedente operante da
almeno 3 anni in uno dei comuni del bacino commerciale interessato
all’iniziativa;
d)
rapporto maggiore tra la
superficie delle attività specializzate e quelle despecializzate;
e)
maggiore articolazione di:
1)
attività commerciali;
2)
attività artigianali di
servizio;
3)
attività di
somministrazione;
4)
attività per la fruizione
del tempo libero;
5)
attività culturali,
ricreative;
6)
altre attività di servizio
congruenti e compatibili con l’utenza prevista.
4. L’efficacia delle
soluzioni proposte, anche sotto il profilo dell’articolazione funzionale e
spaziale delle aree attrezzate di supporto alla struttura programmata,
costituisce fattore di preferenza.
Art.12
Rilascio dell’autorizzazione per le
medie strutture di vendita
1. I Comuni, sulla base
degli indirizzi e dei criteri di cui al presente capo ed in particolare di
quelli previsti dall’articolo 11, sentite le organizzazioni di tutela dei
consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, adottano le norme sul
procedimento e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie
strutture di vendita.
2. Il rilascio è
subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a)
rispetto delle disposizioni
in materia di urbanistica commerciale previste in atti regionali, provinciali e
comunali;
b)
verifica di ogni altra
condizione richiesta dal d.lgs.114/1998 e dal presente capo;
c) adozione da parte
del Comune delle norme sul procedimento ed i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni per le medie strutture di vendita.
Art.13
Rilascio dell’autorizzazione per le
grandi strutture di vendita
1. Ai sensi dell’articolo 9
del d.lgs.114/1998, il Comune indice, entro sessanta giorni dal ricevimento
della domanda per una grande struttura di vendita, una conferenza di servizi
composta da un rappresentante della Regione, uno della Provincia e uno del
Comune. Alla conferenza partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei
Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del
commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più
rappresentative in relazione al bacino di utenza interessato.
1 bis. Trascorso il termine
di cui al comma 1, l'interessato può richiedere al Comune se la conferenza sia
stata indetta; in caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta
giorni, l'interessato invia la domanda alla Regione la quale, entro i trenta
giorni successivi, indice la conferenza dei servizi.
2. La conferenza di servizi
delibera entro novanta giorni dalla convocazione. La conferenza decide a
maggioranza dei componenti e il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al
parere favorevole del rappresentante della Regione.
3. Il Comune, entro trenta
giorni dal parere favorevole della conferenza di servizi, deve procedere al
rilascio dell’autorizzazione.
4. La domanda completa
della documentazione prevista dall’articolo 11, per la quale non sia stato
comunicato il diniego entro centoventi giorni dalla indizione della conferenza,
è ritenuta accolta.
5. La
conferenza di servizi valuta la domanda in relazione alla sussistenza delle
seguenti condizioni:
a)
rispetto delle disposizioni
in materia di urbanistica commerciale previste in atti regionali, provinciali e
comunali;
b)
verifica di ogni altra
condizione richiesta dal d.lgs.114/1998 e dal presente capo.
Art.14
Cessazione dell’attività e subentro
1.
La cessazione
dell’attività, relativamente agli esercizi di vicinato, medie e grandi imprese
di vendita, è soggetta alla sola comunicazione al Comune competente per
territorio, con l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione, del settore
merceologico, dell’ubicazione e della superficie di vendita dell’esercizio.
2.
In caso di trasferimento della gestione
o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentro
nell'attività è comunicato al Comune entro trenta giorni dall’acquisto del
titolo, con indicazione degli estremi dell'autorizzazione interessata e del
contratto di cessione d'azienda, nonché del possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5 del d.lgs.114/1998. Trascorso tale termine, il subentrante non
può esercitare l’attività fino alla comunicazione dell’avvenuto subingresso.
2 bis. Il subentrante per
causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività
fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto del termine di cui al
comma 2, prorogabile a dodici mesi nel caso si tratti di settore alimentare per
permettere all'operatore di acquisire il requisito di cui all'articolo 5, comma
5, lettera a) del d.lgs.114/1998.
2 ter. Il mancato rispetto
dei tempi e delle modalità di comunicazione del subentro sono sanzionati ai
sensi dell'articolo 22, comma 3 del d.lgs.114/98.
Art.15
Orari di vendita
1. I Comuni disciplinano le deroghe
alla chiusura domenicale e festiva, le quali non possono superare il numero
massimo di 24 giornate annue, elevabili a 28 previo parere delle organizzazioni
delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori
maggiormente rappresentative a livello provinciale, fermo restando l’obbligo di
chiusura nei giorni di Capodanno, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio e Natale.
2. I Comuni individuano altresì i
giorni o i periodi in cui gli esercenti possono superare il limite delle
tredici ore di apertura giornaliera previsto dall'articolo 11, comma 2 del
d.lgs.114/1998.
3. Fermo restando l’obbligo di chiusura
nei giorni indicati al comma 1, i Comuni possono superare gli ulteriori limiti
ivi previsti relativamente alle attività commerciali operanti all’interno di:
a) centri storici, come
delimitati dalla zona A del PRG comunale;
b) zone del lungomare,
che il comune individua entro il limite massimo di metri 250 dalla battigia;
c) comuni montani sotto
i 2.500 abitanti;
d) centri e nuclei
abitati inferiori a 500 abitanti dei comuni montani diversi da quelli di cui
alla lettera c);
e) territori situati
all’interno dei confini dei parchi o delle aree protette;
f) bacini di cui alla
tabella B allegata, limitatamente ai soli Comuni confinanti con altre Regioni e
per un numero massimo di ulteriori 7 giornate annue.
4. I limiti di cui al comma 1 possono
altresì essere superati in occasione dello svolgimento di manifestazioni di
particolare rilievo nel territorio comunale.
5. I Comuni individuano le deroghe
domenicali e festive di concerto con gli altri Comuni limitrofi o dello stesso
bacino commerciale.
6. I comuni, previo parere delle
organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei
consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, disciplinano gli
orari e le deroghe in attuazione di quanto previsto dal presente articolo entro
il mese di novembre di ogni anno e inviano copia del provvedimento adottato
alla Giunta regionale entro il 15 dicembre successivo.
7. In caso di violazione delle
disposizioni comunali, di cui al comma 6, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 22, comma 3 del d.lgs.114/1998. In caso la medesima violazione
sia commessa due volte nel corso di tre anni solari, il Comune sospende
l'attività di vendita per un periodo da cinque a venti giorni, anche se si è
provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
8. La Giunta regionale, sentite le
organizzazioni delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori
dipendenti maggiormente rappresentative, provvede a disciplinare gli orari e le
deroghe dei Comuni che non adempiono nei termini a quanto previsto dal comma 6
nel rispetto della procedura stabilita dal comma 2 dell’articolo 41 bis.
Art.16
Vendite di liquidazione e vendite di
fine stagione
1. Le vendite di
liquidazione sono quelle effettuate dall’esercente al fine di esitare in breve
tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell’attività
commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale,
trasformazione o rinnovo, per un periodo non eccedente le quattro settimane,
elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o
chiusura dell’azienda.
2. L’interessato dà
comunicazione al Comune dell’inizio della vendita di liquidazione almeno
quindici giorni prima dell’inizio, specificando i motivi, la data di inizio, la
durata e l’inventario delle merci poste in liquidazione.
3. Dopo la conclusione
delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato
dall’interessato e in caso di cessazione di attività, se trattasi di esercizio
soggetto ad autorizzazione, provvede d’ufficio alla revoca dell’autorizzazione
amministrativa.
4. Nei casi di
trasformazione o rinnovo dei locali, al termine del periodo di vendita di
liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell’esercizio per un periodo di
quindici giorni.
5. E’ vietato effettuare
vendite di liquidazione nel mese di dicembre e nei trenta giorni antecedenti il
periodo di vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di cessione o
cessazione dell’attività commerciale e trasferimento di sede.
6.
Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i
prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole
deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Il periodo e le modalità delle vendite di
fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni
delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative a livello regionale.
7. Le vendite di
liquidazione e le vendite di fine stagione debbono essere presentate al
pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l’esatta dicitura ed il periodo
di svolgimento.
8. Le merci in vendita
debbono essere esposte con l’indicazione del prezzo praticato prima della
vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo
sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.
9. Durante il periodo delle
vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già
presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell’inventario
presentato al Comune.
10. Durante la vendita di
fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate
che in conto deposito destinate a tale vendita straordinaria.
Art.16 bis
Vendite promozionali
1.
Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante
applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone
informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo
pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.
2.
abrogato.
3.
L'interessato dà comunicazione al Comune della vendita promozionale almeno
cinque giorni prima dell'inizio, specificando i prodotti oggetto della vendita,
la data di inizio e la durata, e la percentuale di sconto praticata.
4.
Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere
tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale.
5.
La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo
non ingannevole per il consumatore e deve contenere la data di comunicazione al
Comune e la durata della vendita.
6.
E' vietato effettuare le vendite promozionali nel mese di dicembre e nei trenta
giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente agli articoli
di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria,
accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli
sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed
accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento.
7.
Non rientra nelle
vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata
all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria
esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina,
in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del doppio
prezzo apposti sulla singola merce esposta.
8. Nel caso di violazione
delle norme di cui all'articolo 16 e al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del d.lgs.114/98 e del DPR 6
aprile 2001, n. 218.
9. I commi 3 e 4 non si
applicano al settore alimentare.
Art.17
Deroghe al divieto di esercizio
congiunto di vendita all’ingrosso e al dettaglio
1. Il divieto di esercizio
congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al
dettaglio, ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 del d.lgs.114/1998, non si
applica per la vendita dei seguenti prodotti:
a)
macchine, attrezzature e
articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
b)
materiale elettrico;
c)
colori e vernici, carte da
parati;
d)
ferramenta e utensileria;
e)
articoli per impianti
idraulici, a gas ed igienici;
f)
articoli per riscaldamento;
g)
strumenti scientifici e di
misura;
h)
macchine per ufficio;
i)
auto - moto - cicli e
relativi accessori e parti di ricambio;
j)
combustibili;
k)
materiale per edilizia;
l)
legnami.
1 bis. L'attività di
vendita al dettaglio congiunta con l'attività all'ingrosso dei prodotti di cui
al comma 1 è soggetta alle norme della presente legge e del d.lgs.114/1998.
Art.18
Norma transitoria
1. Ferme restando le
prescrizioni urbanistiche di cui alla presente legge, le domande per l’apertura
di nuovi esercizi ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del d.lgs. 114/1998,
nonché le comunicazioni di ampliamento della superficie di vendita ai sensi
dell’articolo 2, comma 90, della legge n.662/1996, presentate prima del 24
aprile 1999, sono definite sulla base della normativa vigente al momento della
presentazione.
CAPO II
Esercizio del commercio su aree
pubbliche
Art.19
Indirizzi regionali in materia di
programmazione
1. In materia di
programmazione del commercio su aree pubbliche i comuni devono attenersi ai
seguenti criteri, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e
delle imprese del commercio maggiormente rappresentative:
a) valutazione delle condizioni di ubicazione e d’assetto
dei propri mercati con l’obbligo di dotare le aree mercatali di servizi
igienici e di impianti adeguati per l’allacciamento alla rete elettrica, idrica
e fognaria in conformità alle norme vigenti che tutelano le esigenze igienico -
sanitarie;
b) riqualificazione della situazione esistente;
c) localizzazione in aree che consentano un facile accesso
ai consumatori e sufficienti spazi per parcheggio dei mezzi degli operatori;
d) individuazione delle aree da destinare al commercio su
aree pubbliche considerando la realtà commerciale dell’intero territorio
comunale;
e) creazione di nuovi spazi occupazionali per gli operatori
che intendono svolgere l’esercizio del commercio su aree pubbliche, tenendo
conto di un adeguato equilibrio tra le installazioni commerciali a posto fisso
e le altre forme di distribuzione in atto nel territorio comunale;
f)
destinazione di aree per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche favorendo le zone in via di
espansione e le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione
all’andamento turistico stagionale;
g) localizzazione dei nuovi mercati in aree circoscritte,
attrezzate e con servizi, al fine di riequilibrare i flussi di domanda
attualmente diretti verso i centri storici o quelle aree afflitte da
congestionamento di traffico;
h) individuazione di aree pubbliche o private, coperte o
scoperte, al fine dell’eliminazione dei mercati posti sulla strada che
congestionano il traffico e non favoriscono la viabilità cittadina;
i)
ammodernamento delle
strutture esistenti per assicurare un migliore servizio agli operatori per
l’esercizio della propria attività con moderni mezzi di vendita;
j)
individuazione, per i
mercati giornalieri a prevalenza alimentare, di aree al servizio dei quartieri
al fine di ridurre la mobilità dei residenti e creare una rete di mercati
rionali giornalieri.
2.
L’istituzione di nuovi mercati è vincolata ad una verifica della potenzialità
dei mercati su aree pubbliche esistenti e dell’eventuale carenza del commercio
in sede fissa, per far fronte alle esigenze della popolazione residente e non
residente.
3.
Nell’individuazione delle aree di cui al comma 2, il Comune deve rispettare:
a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti
dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici,
artistici ed ambientali;
c) le limitazioni e i vincoli imposti per motivi di polizia
stradale, igienico - sanitari o di pubblico interesse in genere;
d) le limitazioni o i divieti previsti nei regolamenti
comunali di polizia urbana;
e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
f)
la densità della rete
distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione
residente e non residente.
4.
L’istituzione, la soppressione e lo spostamento dei mercati e delle fiere,
nonché le loro modalità di funzionamento sono deliberati dal Comune, sentite le
organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori.
5.
Nella determinazione delle aree relative ai mercati ed alle fiere sono
stabiliti:
a) l’ampiezza complessiva;
b) la periodicità;
c) la localizzazione;
d) il numero complessivo dei posteggi con relativa
identificazione e superficie e le modalità di assegnazione in osservanza a
quanto disposto nella presente legge;
e) i posteggi riservati ai produttori agricoli ed i relativi
criteri di assegnazione.
6.
Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un
insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.
7. I Comuni possono
determinare le tipologie dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di
ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete
idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico - sanitarie
prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi.
7 bis. Nella deliberazione
di cui all'articolo 21, i Comuni possono individuare posteggi isolati
nell'ambito del proprio territorio.
Art.20
Mercato e fiera
1. Ai sensi dell’articolo
27 del d.lgs.114/1998 per mercato s’intende l’area pubblica o privata della
quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o
meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni
della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la
somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi.
2. Il mercato può essere:
a) ordinario, quando non vi è alcuna limitazione
merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non
alimentari;
b) specializzato, quando per il 90% dei posteggi, le
merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10% sono
merceologie di servizio al mercato stesso;
c) stagionale, quando la durata dello stesso non sia
inferiore a un mese e non superiore a sei mesi;
d) straordinario, quando lo stesso si svolge in un periodo
di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed
estivo, o collegato ad altri eventi particolari.
3.
Per fiera s’intende la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni
stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la
disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree
pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
4.
Per fiera specializzata s’intende la manifestazione dove per il 90 per cento
dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il
10 per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa.
4
bis. Per presenze effettive in un mercato o in una fiera si intende il numero
di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività.
4 ter. Per presenze di
spunta in un mercato o in una fiera si intende il numero di volte che
l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere
l'attività.
Art.21
Disciplina dei mercati e delle
fiere
1. Il Comune, sentite le
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, adotta con
apposita deliberazione la disciplina dei mercati e delle fiere entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La deliberazione
dispone, in via generale, in ordine a:
a) la tipologia del mercato o della fiera, specificando il numero dei posteggi;
b) i giorni di svolgimento;
c) la localizzazione e l’articolazione del mercato, compresa
l’eventuale sua suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi
alimentari;
d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione
delle attrezzature di vendita;
e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
f)
le modalità di assegnazione
dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
g) le modalità di registrazione delle presenze e delle
assenze degli operatori, nel rispetto di quanto previsto nella presente legge;
h) le modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di
ristrutturazione o spostamento del mercato;
i)
le modalità e i divieti da
osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita;
j)
le ipotesi di decadenza e
di revoca delle concessioni di posteggio;
k) le norme igienico - sanitarie da osservarsi per la
vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal
Ministero della sanità;
l)
le sanzioni da applicarsi
nell’ipotesi di violazione dei regolamenti comunali e quelle di cui al
d.lgs.114/1998;
m) le modalità di esercizio della vigilanza;
n) i posteggi riservati ai produttori agricoli, agli artigiani, ai mestieranti ed alle associazioni
senza scopo di lucro;
o) le modalità di svolgimento delle fiere e del mercato in
caso di coincidenza delle due manifestazioni.
3.
Nella deliberazione comunale di cui al comma 1 i Comuni individuano i mercati e
le fiere, in occasione dei quali i commercianti in sede fissa possono tenere
aperti gli esercizi anche per tutta la durata della manifestazione, in deroga al rispetto degli orari e
all'obbligo di chiusura festiva., nonché le relative aree interessate.
3 bis. I Comuni possono
aggiungere posteggi riservati ai soggetti svantaggiati in percentuale non superiore
al 10% del numero complessivo.
Art.22
Soppressione e trasferimento
1. La soppressione del
mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la
diminuzione o l’aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di
svolgimento del mercato o della fiera sono disposti con atto del Comune,
sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio
maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. La soppressione di
mercati o fiere, anche temporaneamente, può essere disposta dal Comune in
presenza delle seguenti condizioni:
a) caduta sistematica della domanda;
b) numero esiguo di operatori;
c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.
3. Il trasferimento del mercato o
della fiera di cui all'articolo 27, comma 3, temporaneamente o definitivamente,
in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dal Comune per:
a) motivi di pubblico interesse;
b) cause di forza maggiore;
c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità,
traffico o igienico - sanitari.
4.
Qualora si proceda al trasferimento dell’intero mercato o della fiera di cui all'articolo 27, comma 3 in altra sede, la
riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene
tenendo conto dei seguenti dati:
a) anzianità di presenza su base annua.
Nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata dal cedente;
b)
anzianità di inizio
dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle
imprese. In caso di acquisto di azienda,
si considera la data di inizio dell’attività da parte dell’acquirente, mentre
nel caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di
inizio dell’attività da parte del titolare;
c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili,
in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di
attrezzatura di vendita.
5. Nel caso di trasferimento parziale
del mercato o della fiera relativamente ai posteggi di cui all’articolo 27,
comma 3, e fino ad un massimo del 40 per cento dei posteggi, il Comune individua
le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di
trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata con le modalità
previste dalla deliberazione di cui all’articolo 21, nell’osservanza dei
seguenti criteri:
a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considera
l'anzianità maturata dal cedente;
b) anzianità di inizio dell'attività di
commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese. In caso di
acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell’attività da parte
dell’acquirente, mentre nel caso di affitto o di affidamento della gestione si
considera la data di inizio dell’attività da parte del titolare;
c) dimensioni e
caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie,
alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
Art.23
Orari e ulteriori disposizioni
1. Il Comune, in materia di
commercio su aree pubbliche, si attiene ai seguenti indirizzi:
a) i giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree
pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al
dettaglio;
b) possono essere stabilite limitazioni nei casi e per
periodi in cui l’area non sia disponibile per l’uso commerciale per motivi di
polizia stradale, igienico-sanitario e di pubblico interesse;
c)
abrogato
d) sono vietati i mercati domenicali di nuova istituzione di
qualsiasi genere;
e) il divieto di cui alla lettera d) non si applica
all’istituzione di nuovi mercati nei periodi di deroga all’obbligo di chiusura domenicale;
f)
sono fatti salvi i mercati
che all’entrata in vigore della presente legge si effettuano nel giorno di
domenica o festivo;
h) si applicano in quanto compatibili le disposizioni in
materia di orari di cui al titolo IV del d.lgs.114/1998 e degli indirizzi
regionali.
Art.24
Calendario regionale delle
manifestazioni su aree pubbliche
1. La Regione istituisce il
calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. Il
calendario, pubblicato nel B.U.R. della Regione entro il 30 dicembre, elenca,
in ordine cronologico per comune, i mercati e le fiere con le seguenti
indicazioni:
a) luogo in cui si svolge la manifestazione;
b) denominazione;
c) data di svolgimento;
d) settori merceologici;
e) orario di apertura;
f)
numero complessivo di
posteggi.
2.
Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni inviano al servizio competente della
Regione la situazione relativa ai loro mercati e fiere con l’indicazione della
denominazione, della localizzazione, dell’ampiezza delle aree, del numero dei
posteggi, della durata di svolgimento, dell’orario di apertura e chiusura e,
nell’ipotesi di mercati, anche dell’assegnatario del posteggio.
3. Al fine
dell’aggiornamento dei dati, i Comuni inviano al servizio competente della
Regione, entro trenta giorni, copia degli atti relativi al rilascio di nuove
autorizzazioni, subingressi, cessazioni e decadenze.
Art.25
Requisiti per l’esercizio dell’attività
1. L’esercizio
dell’attività di commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei
requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’articolo 5 del
d.lgs.114/1998 ed al rilascio dell’autorizzazione amministrativa e può essere
svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.
2.
L’autorizzazione rilasciata abilita sia alla vendita sia alla somministrazione
di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti
richiesti. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare dal titolo
autorizzatorio.
3. L’esercizio del
commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme
comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie. Le
modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal
Ministero della salute.
Art.26
Autorizzazione all’esercizio del
commercio su aree pubbliche su posteggio
1. L’autorizzazione per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio
(Tipo A) è rilasciata dal Comune sede di posteggio e abilita anche
all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio
regionale, nelle aree dove tale tipologia di vendita non è espressamente
vietata.
2. Il
rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla disponibilità del posteggio
richiesto o di altro posteggio adeguato alle attrezzature dell’operatore.
3. Un operatore commerciale
può richiedere più autorizzazioni in mercati diversi anche negli stessi giorni.
4. In occasione di
particolari eventi o riunioni di persone, il Comune può rilasciare anche a
coloro che non siano già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio
su aree pubbliche, nei limiti dei posteggi appositamente previsti, concessioni
od autorizzazioni temporanee valide per i giorni di svolgimento dei predetti
eventi e riunioni.
Art.27
Disposizioni per i posteggi nelle fiere
1. Le aree destinate alle
fiere sono determinate dal Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del
commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale,
e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente
normativa.
2. Le disposizioni previste
per i posteggi nei mercati si applicano, per quanto compatibili, anche alle
aree oggetto del presente articolo.
3. L’80 per cento dei
posteggi nelle fiere che si svolgono almeno una volta l’anno può essere
assegnato, mediante autorizzazione
rilasciata sulla base di apposita modulistica regionale per un periodo di dieci
anni rinnovabile, agli operatori che vi hanno operato almeno tre anni
nell’ultimo quinquennio e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti
da apposito bando comunale.
4. Nell’assegnazione dei
posteggi nelle aree di cui al comma 3 sono osservati, nell’ordine, i seguenti
criteri di priorità:
a)
maggior
numero di presenze effettive nella fiera riferite ad una specifica autorizzazione
amministrativa;
b)
anzianità di inizio
dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle
imprese;
c)
certificazione
di invalidità per l’accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa
vigente;
d)
istanza presentata da
imprenditrici donne;
e)
ulteriori criteri previsti
dal Comune, fermo restando che sono inammissibili priorità basate sulla
cittadinanza, residenza e sede legale dell’operatore.
5. La concessione decennale del posteggio nelle aree di
cui al comma 3 è limitata ai giorni della fiera e decade, con la relativa
autorizzazione, quando l’operatore non partecipa alla fiera per tre anni, salvi i casi di malattia,
gravidanza e servizio militare, previa comunicazione.
6.
Nell’assegnazione dei posteggi liberi nelle fiere sono osservati i criteri di
cui al comma 4.
7.
Le domande di concessione dei posteggi liberi debbono essere inviate a mezzo di
lettera raccomandata o presentate al Comune sede della fiera almeno sessanta
giorni prima dello svolgimento della fiera o entro il termine inferiore
previsto dalla deliberazione comunale di cui all’articolo 21.
8.
La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è affissa all’albo comunale
almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Dopo la formulazione della graduatoria
non sono accoglibili modifiche relative a subentro o affitto di azienda.
9.
La registrazione delle presenze effettive in una fiera viene effettuata entro
l’orario stabilito dalla deliberazione comunale di cui all’articolo 21,
annotando nome e cognome dell’operatore, tipo e numero di autorizzazione
amministrativa.
10. L’operatore commerciale, qualora sia titolare di più
autorizzazioni, presenta ai fini
della registrazione della presenza una sola autorizzazione.
11.
Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è
attestato dall’organo comunale competente sulla base di documenti probanti
l’effettiva partecipazione alla manifestazione.
12.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni istituiscono il
registro delle presenze effettive nella fiera ed il registro delle presenze di
spunta, secondo gli indirizzi e la modulistica regionale.
13.
L’assegnazione dei posteggi non occupati all’apertura della fiera è effettuata,
durante l’orario previsto dalla deliberazione comunale di cui all’articolo 21,
procedendo in primo luogo ad esaurire la graduatoria tra gli operatori
presenti. Ultimata la graduatoria si procederà all’assegnazione dei posteggi
eventualmente liberi agli operatori che non hanno inoltrato la domanda, ma
presenti nella giornata della fiera, secondo i seguenti criteri:
a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;
b) maggior numero di presenze per spunta di cui all’apposito
registro comunale;
c) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree
pubbliche, attestata dal registro delle imprese.
14.
Al fine di favorire l’integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi
paesi dell’Unione Europea, il Comune può autorizzare posteggi aggiuntivi
riservati ad operatori comunitari.
15.
l Comune può destinare posteggi riservati a merceologie mancanti o carenti
nella fiera nel limite massimo del 5 per cento del totale.
15
bis. In caso di fiere o mercati concomitanti, l'operatore commerciale può
operare anche con la copia autenticata dell'autorizzazione e idonea
certificazione comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella fiera o nel mercato concomitante.
15
ter. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno della stessa fiera, di cui all'art.27, comma 3, è accoglibile ove non contrasti con la normativa in
vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata registrata, è
presentata al Comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova
numerazione.
15 quater. Nessun operatore può esercitare in più di un
posteggio contemporaneamente nella stessa fiera, ad esclusione di chi subentri
nell'attività di altre aziende già operanti nella stessa fiera con
autorizzazione di cui al comma 3.
Art.28
Disposizioni per i posteggi nei mercati
1. La
concessione del posteggio nei mercati ha una durata di dieci anni e può essere
rinnovata su semplice comunicazione dell’interessato. La concessione del
posteggio non può essere ceduta se non con l’azienda commerciale o un ramo
d’azienda.
2.
L’operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto
della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico -
sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione
vigente.
3
Nessun operatore può
utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi, al momento dell’entrata in vigore della
presente legge, sia titolare di più posteggi nello stesso mercato e a chi
subentri nell’attività di altre aziende già operanti nello stesso mercato.
4.
I posteggi debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche
dagli autoveicoli attrezzati come banchi
di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli
e la superficie dell’area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga
ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo
restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni
e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e
ambientale.
5.
Presso ogni Comune deve essere disponibile una planimetria continuamente
aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del comune, contenente il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi
medesimi.
6.
I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle
relative concessioni sono assegnati giornalmente durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare,
entro l’orario stabilito dalla deliberazione comunale di cui all’articolo 21, ai soggetti legittimati ad esercitare
il commercio su aree pubbliche sulla
base delle seguenti priorità:
a) maggior numero di presenze effettive maturate nel
mercato;
b) maggior numero di presenze di spunta maturate nel
mercato;
c) anzianità di inizio attività di commercio su aree
pubbliche attestata dal registro delle imprese;
d) ulteriori criteri previsti dal comune.
6 bis. L’area in concessione di cui al
comma 6 non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale
o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo.
6
ter. Non è ammesso a partecipare alla spunta l'operatore già titolare di un
posteggio nel mercato o nella fiera.
7. L’operatore decade dalla concessione del posteggio per
il mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività disciplinata dal
presente capo.
8.
La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico
interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso l’interessato ha diritto ad
ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in
sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore, salvo
diversa indicazione da parte dell’operatore, e deve essere localizzato,
possibilmente, in conformità con le scelte dell’operatore stesso. Questi, in
attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare
l’attività nell’area libera del mercato di appartenenza, che ritiene più
adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore
archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del
commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari.
9.
L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è
effettuata giornalmente entro l’orario stabilito dalla deliberazione comunale
di cui all’articolo 21, sulla base dei criteri previsti dalla normativa
vigente.
10.
La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata entro l’orario
stabilito dalla deliberazione comunale di cui all’articolo 21, annotando
cognome e nome dell’operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa
nell'apposita modulistica regionale.
11.
L’operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve
presentare ai fini della registrazione della presenza una sola autorizzazione.
12.
Lo scambio consensuale di posteggio all'interno di uno stesso mercato è
accoglibile purché non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di
scambio, con allegata scrittura privata registrata, è presentata al Comune che
provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.
13. L’operatore che
effettua l’operazione di spunta ed avendo la possibilità di svolgere l’attività
di vendita non occupi o lasci il posteggio assegnato perde il diritto alla
presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore.
Art.29
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di posteggio
1. Al fine del rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 26, i Comuni fanno pervenire al
servizio regionale competente l’elenco dei posteggi liberi da assegnare nei
mercati con l’indicazione del numero identificativo e delle caratteristiche
delle aree entro sessanta giorni dalla disponibilità del posteggio.
2. La Regione, sulla base
dei dati ricevuti dai Comuni, pubblica nel proprio bollettino ufficiale
apposito bando contenente:
a)
l’elenco, ripartito per
Comune, dei posteggi da assegnare;
b)
il termine entro il quale
gli interessati devono far pervenire al Comune sede del posteggio la domanda
corredata della relativa documentazione;
c)
il termine entro il quale
il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare i sessanta
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b);
d)
il modello fac-simile della
domanda, nonché le ulteriori modalità di presentazione delle stesse;
e)
il nominativo del funzionario
responsabile del procedimento amministrativo.
3.
Per la formazione della graduatoria dei posteggi in caso di mercati già
esistenti, il Comune tiene conto delle seguenti priorità:
a)
assegnazione per
miglioramento ai titolari dell’attività già presenti sul mercato sulla base di:
1)
maggior numero di presenze
effettive maturate nell’ambito del mercato;
2)
anzianità di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal
registro delle imprese;
3)
certificazione di
invalidità per l’accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa
vigente;
4)
istanza presentata da
imprenditrici donne;
b)
assegnazione ai titolari di
attività che hanno rinunciato al posteggio nel mercato ai sensi del decreto
ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, articolo 19, punto 4 sulla base di:
1)
maggior numero di presenze
effettive maturate nell’ambito del mercato;
2)
anzianità dell’attività di
commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
3)
certificazione di
invalidità per l’accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa
vigente;
4)
istanza presentata da
imprenditrici donne;
c)
assegnazione ai nuovi
richiedenti di posteggio sulla base di:
1)
maggior numero di presenze
effettive nell’ambito del mercato;
2)
maggior numero di presenze
di spunta maturate nell’ambito del mercato;
3) richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari
di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità
all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio
nazionale;
4)
anzianità dell’attività di
commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;
5)
certificazione di
invalidità per l’accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente;
6)
istanza presentata da
imprenditrici donne.
4.
Per la formazione della graduatoria dei posteggi in caso di nuovi mercati, il
Comune tiene conto delle seguenti priorità:
a)
richiesta di posteggio da
parte di soggetti già titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su
aree pubbliche, con priorità all’operatore con minor numero di posteggi nell'ambito
del territorio nazionale;
b)
anzianità di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal
registro delle imprese;
c)
certificazione
di invalidità per l’accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente;
d)
istanza presentata da
imprenditrici donne.
5.
Ulteriori criteri possono essere fissati dal Comune nella deliberazione di cui
all’articolo 21.
6.
La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al posteggio, redatta
in conformità alla modulistica regionale, è inviata a mezzo raccomandata o
presentata a mano al Comune sede del mercato entro il termine fissato dal bando
regionale.
7.
Nella domanda l’interessato dichiara, pena l’esclusione:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di
società di persone, la ragione sociale;
b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del
d.lgs.114/1998;
c) la denominazione del mercato e il giorno di svolgimento;
d) il settore o i settori merceologici;
e) di non possedere alcuna concessione di posteggi nello
stesso mercato.
Art.30
Canoni
1. I Comuni, sentite le
organizzazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello
provinciale, hanno la facoltà di fissare un canone per la concessione del
posteggio.
2. Per canone di
concessione dei posteggi s’intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti
dal Comune per rendere possibile l’utilizzazione del suolo pubblico ai fini
commerciali, con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali.
3. L’incremento degli oneri
relativi al suolo pubblico non può superare, dopo il primo anno di
applicazione, l’indice programmato di inflazione.
4. Per le attività svolte
su aree svantaggiate i Comuni possono ridurre i canoni come di seguito:
a) zone periferiche: fino al 30 per cento;
b) Comuni o frazioni di Comuni con meno di 3 mila abitanti:
fino al 50 per cento;
c) zone montane: fino al 70 per cento;
d) posteggi isolati: fino all’80 per cento.
Art.31
Autorizzazione all’esercizio
dell’attività in forma itinerante
1.
L’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante
(TIPO B) è rilasciata dal Comune di residenza dell’operatore se persona fisica,
dal Comune dove ha la sede legale se trattasi di società di persone.
2.
2. L’autorizzazione di cui
al comma 1 abilita l’operatore anche:
a) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei
locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di
intrattenimento o svago;
b) all’esercizio dell’attività nelle aree dove la tipologia
di vendita non è espressamente vietata;
c) all’esercizio dell’attività nei posteggi che risultino
non occupati dai soggetti autorizzati.
3.
La domanda di autorizzazione redatta in conformità alla modulistica regionale
deve essere presentata al Comune e contenere, pena l’esclusione, le seguenti
dichiarazioni dell’interessato:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di
società di persone, la ragione sociale;
b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del
d.lgs.114/1998;
c) il settore o i settori merceologici.
4.
Alla domanda è allegata, pena l’esclusione, dichiarazione sostitutiva di non
possedere altre autorizzazioni per l’esercizio di attività in forma itinerante
rilasciate dalla Regione Marche.
5.
Ad un soggetto non può essere rilasciata più di un’autorizzazione. Una società
di persone può avere tante autorizzazioni quanti sono i soci, nel rispetto dei
requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente; tali
soggetti devono essere nominativamente indicati nelle stesse autorizzazioni.
6. L’attività di vendita
itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque
area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo
strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce
su banchi fissi.
7. Il Comune, con la
deliberazione di cui all'articolo 21, individua le zone interdette al commercio
itinerante. E' fatto divieto di interdire al commercio itinerante l'intero
territorio comunale. Il commercio
itinerante è vietato nell'ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del
mercato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una
distanza inferiore a km 1,
o ad altra distanza eventualmente prevista dal medesimo Comune.
Art.32
Subentro e reintestazione
dell’autorizzazione
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà
dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento
dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra, purché sia in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs.114/1998.
2. Nel caso di operatori con concessione di posteggio, la
reintestazione è effettuata dal Comune sede di mercato previa comunicazione del
reintestatario con allegata la copia dell’atto di cessione e contestuale
autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio
dell’attività commerciale.
3. Nel caso di operatori itineranti l’autorizzazione è
reintestata dal Comune di residenza del subentrante.
4. Il trasferimento in gestione o in proprietà
dell’azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità
nell’assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, ad eccezione della data
di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 5 del d.lgs.114/1998 deve comunicare l’avvenuto subingresso entro
trenta giorni, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata
necessità. Trascorso tale termine, il subentrante non può esercitare l’attività
fino alla comunicazione dell’avvenuto subingresso.
6. Il subentrante per causa di morte ha comunque la
facoltà di continuare provvisoriamente l’attività fino alla regolarizzazione,
fermo restando il rispetto dei termini di cui al comma 5, prorogabili a dodici
mesi nel caso di settore alimentare per l’acquisizione dei requisiti
professionali di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 5 del
d.lgs.114/1998.
7. In caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità
di comunicazione del subentro, si applica la sanzione prevista dall’articolo
22, comma 3, del d.lgs. 114/1998.
Art.33
Revoca e sospensione
dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione è
revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro
sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata
necessità;
b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare
per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso
di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Nel caso di mercato
con svolgimento inferiore all’anno, le assenze sono calcolate in proporzione
all’effettiva durata. La decadenza dalla concessione del posteggio per la
mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo
complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il
posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei
giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di
quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l’esercizio di
un’attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo
oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in
proporzione alla durata dell’attività. Accertato il mancato utilizzo del
posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all’interessato
dall’organo comunale competente;
c) nel caso in cui l’operatore sospenda l’attività
itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità
non superiore a sei mesi;
d) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs.114/1998;
e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in
materia igienico - sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell’attività.
1
bis. L'autorizzazione è sospesa nel caso in cui l'operatore commerciale non
provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico
fino alla regolarizzazione degli stessi. Le modalità devono essere previste
nella deliberazione comunale di cui all'articolo 21.
Art.34
Norme particolari sull’esercizio
dell’attività
1. Il Comune individua le
zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali
l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni
particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette. Possono essere
stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di viabilità, di
carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
2. E’ vietato porre
limitazioni e divieti per l’esercizio dell’attività disciplinata dalla presente
legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori
in sede fissa.
3. L’operatore commerciale
su aree pubbliche che eserciti l’attività in forma itinerante, nonché il
produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma
itinerante, possono sostare nello stesso punto per non più di un’ora, oltre la
quale devono spostarsi di almeno 500 metri
e non possono rioccupare la stessa area nell'arco della giornata. Gli
stessi possono sostare nei posteggi isolati nei tempi e nei modi previsti dalla
deliberazione comunale di cui all’articolo 21.
4. L’esercizio del
commercio disciplinato dal presente capo nelle aree demaniali marittime è
soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono
modalità, condizioni, limiti e divieti per l’accesso alle aree predette.
5. Senza permesso del
soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche,
negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
6. L’autorizzazione deve
essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
7. L'esercizio
dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma
itinerante, è consentita su delega ai collaboratori familiari di cui
all'articolo 230 bis c.c., ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro
interinale, all'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e 2554
c.c., ai soggetti titolari di una collaborazione coordinata e continuativa,
nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di
lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono
svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione
o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini della
vigilanza sui mercati e sulle fiere, qualora il delegato non sia indicato
nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della
comunicazione inoltrata al comune interessato.
8. Al fine di valorizzare e
salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, i
Comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all’esenzione per i
tributi e le altre entrate di rispettiva competenza, per le attività effettuate
su posteggi posti in Comuni e frazioni di Comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti nelle zone periferiche delle aree metropolitane e negli altri
centri di minori dimensioni.
9. E’ abolito ogni
precedente divieto di vendita di merci, fatto salvo il rispetto dei requisiti
igienico - sanitari e delle altre prescrizioni contenute nel presente capo e di
quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 30 del d.lgs.114/1998.
Art.35
Consistenza degli esercizi
1. Ai fini della
rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree
pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, di revoca, e di decadenza
dell’autorizzazione ed ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati
dal Comune al servizio regionale competente entro trenta giorni.
2.. La Regione predispone la modulistica
necessaria per l'attività di commercio su aree pubbliche, compresa l'attività
dei produttori agricoli che esercitano su aree pubbliche.
3. Nel caso di cambiamento
di residenza, previa comunicazione del titolare dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività in forma itinerante, il Comune che ha rilasciato
l’autorizzazione stessa
provvede, entro trenta giorni a trasmettere al Comune di nuova residenza tutta la documentazione per
la variazione.
Art.36
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui
al presente capo si applicano anche:
a) agli industriali ed agli artigiani che intendano
esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti;
b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la
vendita al dettaglio sulle aree previste dalla legge oggetti di antichità o di
interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.
2.
Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:
a)
a coloro che esercitano
esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
b)
ai produttori agricoli i quali esercitano la vendita sulle aree pubbliche sulla
base della normativa vigente, salvo
che per le disposizioni relative alle concessioni di posteggi ed alle soste per
l'esercizio delle attività in forma itinerante.
c) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai
cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico e al dettaglio la
cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della
loro attività e a coloro che esercitano la vendita di prodotti da essi
direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti a usi civici
nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
d) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere
d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie
pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante
supporto informatico;
e)
all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle
fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori,
purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il
periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse.
Art.37
Norme transitorie e finali
1. Le autorizzazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 28 marzo 1991, n.112
devono essere trasformate nella nuova autorizzazione di tipo A dai Comuni sede
di posteggio.
2. I Comuni, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, annullano d’ufficio il posteggio
riportato nel modello SIREDI attuale e contestualmente rilasciano il nuovo
modello con l’indicazione del posteggio.
3. Le autorizzazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 112/1991 per il commercio
itinerante devono essere trasformate nelle nuove autorizzazioni di tipo B dai
Comuni che hanno rilasciato il titolo.
4. I Comuni, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, procedono d’ufficio alla revoca
dell’autorizzazione attuale e al contestuale rilascio della nuova
autorizzazione.
5. Copia delle nuove
autorizzazioni deve essere inviata al servizio competente della Regione.
6. Le presenze maturate su
un'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 112/1991, articolo 1, comma
2, lettere a) e b), per spunta nei mercati ed effettive nelle fiere si
assegnano, su indicazione dell'operatore, esclusivamente ad una delle
autorizzazioni trasformate nelle nuove tipologie.
7. L'operatore commerciale
titolare di più autorizzazioni amministrative al commercio su aree pubbliche di
tipo A o B, se rinuncia autonomamente ad una delle due autorizzazioni, può chiedere
al Comune competente la trascrizione delle presenze maturate nei mercati e
nelle fiere in una autorizzazione in suo possesso. Nel caso di rinuncia di autorizzazioni
rilasciate da comuni fuori regione, è possibile trascrivere solo le presenze
maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nelle Marche.
8. I soggetti che
esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime
disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, purché non
contrastino con le specifiche disposizioni del presente capo.
9. Il commercio su aree
pubbliche viene esercitato con riferimento ai settori merceologici ed ai
requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs.114/1998.
10. Sono comunque fatti
salvi i diritti acquisiti dagli operatori alla data di entrata in vigore della
presente legge.
10 bis. I Comuni procedono
al rilascio della nuova autorizzazione per conversione e per subentro agli
operatori marchigiani in possesso di titolo autorizzatorio rilasciato da altra
regione la cui normativa regionale non preveda la conversione e il subentro ad
operatori non residenti. Le modalità operative per il rilascio della nuova
autorizzazione sono predisposte dalla Giunta Regionale.
CAPO III
Disposizioni comuni e abrogazioni
Art.38
Osservatorio sulla rete commerciale
1. In conformità ai
principi sanciti nell’articolo 6 dello Statuto e a quanto stabilito
nell’articolo 6 del d.lgs.114/1998 è istituito l’Osservatorio sulla rete
commerciale, composto da:
a) l’assessore competente in materia di commercio o suo delegato,
che lo presiede;
b) un rappresentante dell’ANCI;
c) un rappresentante dell’UPI;
d) un rappresentante dell’UNCEM;
e) un rappresentante designato congiuntamente dalle camere
di commercio della regione;
f)
un rappresentante designato
congiuntamente dalle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui
alla legge regionale 16 giugno 1998, n.15;
g) un rappresentante designato congiuntamente dalle
organizzazioni degli imprenditori commerciali maggiormente rappresentative a
livello regionale;
h) un rappresentante designato congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative
a livello regionale.
2.
L’Osservatorio opera all’interno del servizio competente in materia di
commercio e svolge un’attività di monitoraggio riferita all’entità e
all’efficienza della rete distributiva, nonché alle dinamiche occupazionali del
settore.
3.
Al fine di assistere l’Osservatorio di cui al comma 1 è istituito un comitato
tecnico scientifico, che può operare anche tramite sottogruppi, composto da:
a) i dirigenti dei servizi regionali competenti in materia
di commercio e di statistica o loro delegati;
b) un rappresentante per ognuna delle camere di commercio
della regione;
c) otto rappresentanti dell’ANCI;
d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni degli
imprenditori commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante designato congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative
a livello regionale;
f)
un rappresentante designato
congiuntamente dalle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui
alla legge regionale n.15/1998.
4.
La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla
costituzione dell’Osservatorio e del comitato fissandone con propria
deliberazione, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, gli indirizzi ed i criteri di operatività.
5. Ai componenti
dell’Osservatorio e del comitato estranei all’Amministrazione regionale sono
corrisposti l’indennità e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 2
agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.39
Centri di assistenza tecnica
1. La Giunta regionale
autorizza con apposito provvedimento i centri di assistenza tecnica alle
imprese del terziario commerciale, ai sensi dell’articolo 23 del
d.lgs.114/1998.
2. L’attività di assistenza
tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese costituiti,
anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria più rappresentative
a livello provinciale e da altri soggetti interessati.
3. La Giunta regionale
dispone con proprio provvedimento il numero massimo dei centri autorizzabili,
le modalità di funzionamento, gli indirizzi e i criteri di priorità per la
costituzione.
Art.40
Corsi abilitanti per l’esercizio
dell’attività nel settore alimentare
1. Oltre ai corsi previsti
dalla vigente normativa nazionale e regionale, le Province provvedono a
programmare e istituire:
a) corsi per l’esercizio del commercio alimentare di cui
all’articolo 5, comma 5, lettera a), del d.lgs.114/1998, con un monte ore non
inferiore alle 80 ore di lezione e non superiore alle 120 ore;
b) corsi per l’aggiornamento e la riqualificazione degli
operatori commerciali e dei dipendenti di aziende commerciali, con un monte ore
non inferiore alle 36 ore di lezione.
2.
I corsi previsti al comma 1, lettera a), debbono prevedere materie attinenti
alla legislazione igienico - sanitaria e alle tecnologie alimentari, con
particolare riferimento agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione
e trasformazione degli alimenti sia freschi che conservati nonché alla
legislazione sul commercio, con particolare riguardo alla sicurezza e
all’informazione del consumatore e alla legislazione generale del settore, con
particolare riguardo agli aspetti gestionali dell’attività commerciale.
3.
I corsi previsti al comma 1, lettera b) devono prevedere materie attinenti
all’innovazione tecnologica e organizzativa, alla gestione economica e
finanziaria di impresa e all’accesso ai finanziamenti, anche comunitari, alla
sicurezza e alla tutela dei consumatori, alla tutela dell’ambiente, all’igiene
e alla sicurezza sul lavoro, alla certificazione di qualità degli esercizi
commerciali.
4. Per i corsi di cui
all’articolo 5, comma 5, lettera a) del d.lgs. 114/1998, uno dei docenti del
corso presente nella commissione esaminatrice deve essere esperto del settore
igienico-sanitario.
Art.41
Sanzioni
1. In caso di violazione
delle norme di cui alla presente legge e ai regolamenti comunali si applicano le sanzioni previste dagli articoli 22 e 29 del
d.lgs.114/1998.
1 bis. I
Comuni, per la violazione ai regolamenti comunali in materia di commercio su
aree pubbliche, possono prevedere sanzioni inferiori a quanto stabilito dagli
articoli 22 e 29 del d.lgs.114/98.
Art.41 bis
Vigilanza
e controllo
1. La vigilanza
sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni, nonché da
personale regionale all'uopo incaricato dal dirigente della struttura regionale
competente in materia di commercio.
2. Il presidente della giunta regionale, in caso di
mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni
amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti
amministrativi generali o di regolamenti in violazione delle prescrizioni
previste dalle leggi, può adottare nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
di cui al comma 1 e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere
sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.
Art.42
Abrogazioni
1.
Sono abrogate le leggi
regionali 24 agosto 1977, n.32; 27 dicembre 1993, n.34; 9 maggio 1994, n.17; 23
gennaio 1996, n.3 e 21 novembre 1997, n.68.
2.
Sono altreSi abrogati:
a) l’articolo 51, comma 4, della legge regionale 5 agosto
1992, n.34;
b) il titolo I della legge regionale 5 aprile 1994, n.12;
c) il regolamento regionale 22 dicembre 1997, n.48.
Art.42 bis
1.
La giunta regionale adotta,
entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le
modalità per l'applicazione, nonché la modulistica relativa e il regolamento -
tipo concernente il settore del commercio su aree pubbliche.
2.
Qualora non abbiano già
provveduto, i Comuni adottano le norme e i criteri di cui all'articolo 12,
comma 1 della legge regionale n.26/1999 entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art.42 ter
1.
Le tabelle C e D allegate alla legge regionale n.26/1999 sono sostituite dalle
tabelle allegate alla presente legge.
Tabella C
(articolo 5, comma 2)
|
TIPO |
CLASSE DEI COMUNI |
|
DIMENSIONI (mq) |
|
M1/A-E |
Comuni superiori a
10.000 abitanti |
I e II |
251 - : - 900 |
|
|
Comuni inferiori a
10.000 abitanti |
III e IV |
151 - : - 600 |
|
M2/A |
Comuni superiori a
10.000 abitanti |
I e II |
901 - : - 2500 |
|
|
Comuni inferiori a
10.000 abitanti |
III e IV |
601 - : - 1500 |
|
M2/E |
Comuni superiori a
10.000 abitanti |
I e II |
901 - : - 2500 |
|
|
Comuni inferiori a
10.000 abitanti |
III e IV |
601 - : - 1500 |
|
G1/A |
Comuni superiori a
10.000 abitanti |
I e II |
2501 - : - 6000 |
|
|
Comuni inferiori a
10.000 abitanti |
III e IV |
1501 - : - 3500 |
|
G1/E |
Comuni superiori a
10.000 abitanti |
I e II |
2501 - : - 6000 |
|
|
Comuni inferiori a
10.000 abitanti |
III e IV |
1501 - : - 3500 |
|
G2/A |
Comuni superiori a
10.000 abitanti |
I e II |
oltre 6000 |
|
|
Comuni inferiori a
10.000 abitanti |
III e IV |
oltre 3500 |
|
G2/E |
Comuni superiori a
10.000 abitanti |
I e II |
oltre 6000 |
|
|
Comuni inferiori a
10.000 abitanti |
III e IV |
oltre 3500 |
|
LOCALIZZAZIONE STRUTTURA |
|||||||||||||
|
TIPO |
DIMENSIONI (mq) |
CLASSE DEL COMUNE |
|||||||||||
|
|
|
I >40.000 Abitanti |
II >10.000 e <40.000 Abitanti |
III >3.000 e <10.000 Abitanti |
IV
<3.000 Abitanti |
||||||||
|
|
|
Zone del Comune |
Zone del Comune |
Zone del Comune |
Zone del Comune |
||||||||
|
|
|
A |
B |
C/D |
A |
B |
C/D |
A |
B |
C/D |
A |
B |
C/D |
|
M1/A-E |
251 - : - 900 |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
|
|
|
|
|
|
|
|
151 - : - 600 |
|
|
|
|
|
|
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
|
M2/A |
901 - : - 2500 |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
|
|
|
|
|
|
|
|
601 - : - 1500 |
|
|
|
|
|
|
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
|
M2/E |
901 - : - 2500 |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
|
|
|
|
|
|
|
|
601 - : - 1500 |
| |||||||||||