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STATUTO COMUNALE Approvato con Deliberazioni del
C.C. nn. 2 del 19.01.2000 e 18 del 14.03.2000, Co.Re.Co. Marche 11.04.2000 n.
1119 Successive Modifiche: Delibera
C.C. n. 109 del 18.12.2000, (Co.Re.Co. n. 144/2001 del 09.01.2001) Delibera C.C. n. 8 del 03.02.2004. |
Art. 5: Programmazione e
cooperazione
Art. 6: Omogeneità territoriale
TITOLO II - Organi e loro attribuzioni
Art. 7: Organi Organi e loro
attribuzioni
Art. 8: Deliberazioni degli organi
collegiali
Art.10: Sessioni e convocazione
Art.11: Linee programmatiche di
mandato
Art.13: Status dei Consiglieri
comunali.
Art. 14: Diritti e doveri dei
consiglieri
Art. 14 bis: Consigliere straniero
Art. 16: Presidenza del consiglio.
Art. 17: Compiti e poteri del
Presidente.
Art. 18: Mozione di sfiducia
presidente del Consiglio
Art. 20: Attribuzioni di
amministrazione
Art. 21: Attribuzioni di vigilanza.
Art. 22: Attribuzioni di
organizzazione
Art. 25: Dimissioni del Sindaco
Art. 29: Funzionamento della giunta
TITOLO III - Istituto di partecipazione e diritti dei cittadini
CAPO I - Partecipazione e decentramento.
Art. 31: Partecipazione popolare;
CAPO_II -Associazionismo e volontariato.
Art_33: Diritti delle associazioni.
Art. 34: Sostegno alle associazioni
Art. 36: Consiglio Comunale dei
ragazzi
Art. 36 bis: Istituzione della
consulta per i cittadini stranieri
CAPO III - Modalità di partecipazione
Art. 42: Diritto di informazione
Art. 47: Facoltà e prerogative
Art. 49: Indennità di funzione
CAPO V - Procedimento amministrativo
Art. 50: Diritto di intervento nei
procedimenti
Art. 51: Procedimenti ad istanza di
parte
Art. 52: Procedimenti a impulso di ufficio
Art. 53: Determinazione del
contenuto dell'atto
Titolo IV - Attività amministrativa
Art. 54: Obiettivi dell'attività
amministrativa
Art. 55: Servizi pubblici comunali
Art. 56: Forme digestione dei
servizi pubblici
Art. 58: Struttura delle aziende
speciali
Art. 60: Società per azioni o a
responsabilità limitata
Art. 64: Principi strutturali e
organizzativi
Art. 65: Organizzazione degli uffici
e del personale
Art. 66: Regolamento degli uffici e
dei servizi
Art. 67: Diritti e doveri dei
dipendenti
Art. 69: Compiti del direttore
generale
Art. 70: Funzioni del direttore
generale
Art. 71: Responsabili degli uffici e
dei servizi
Art. 72: Funzioni dei responsabili
degli uffici e dei servizi.
Art. 73: Incarichi dirigenziali e di
alta specializzazione
Art. 74: Collaborazioni esterne
Art. 75: Ufficio di indirizzo e di
controllo
CAPO III -Il segretario comunale
Art. 77: Funzioni del segretario
comunale
Art. 78: Vicesegretario comunale
Art. 79: Responsabilità verso il
Comune
Art. 80: Responsabilità verso terzi
Art. 81: Responsabilità dei
contabili
CAPO V - Finanza e contabilità
Art. 83: Attività finanziaria del
Comune
Art. 84: Amministrazione dei beni
comunali
Art. 86: Rendiconto della gestione
Art. 88: Collegio dei revisori dei
conti
Art. 90: Controllo economico della
gestione
Titolo VI - Regolamenti
attuativi
Art. 92: Limiti dei Regolamenti
Art. 93: Procedimenti di formazione
dei Regolamenti
Titolo VII - Disposizioni diverse
Art. 94: Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni Provinciali
Art. 96: Revisione dello statuto
Il
Comune di Porto San Giorgio:
-
è Ente autonomo locale con rappresentativita’ generale secondo i principi della
Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
-
nell’organizzazione delle proprie attività e dei propri servizi, esso si ispira
al principio della sussidiarietà ed alla valorizzazione dell’autonomia e della
libertà dei cittadini;
-
promuove e realizza i valori della libertà , della democrazia, della
solidarietà, della pace e i fondamenti culturali dell’unione Europea, con
l’apertura efficace alla mondialità ;
-
si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale,
basato sul principio della autonomia degli Enti Locali,
-
considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca ,
rivendica per se e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione
delle risorse economiche locali;
-
valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali e con le
aggregazioni sociali ;
-
realizza , con i poteri e gli istituti del presente statuto, il governo della
comunità
l. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della
comunità, ne cura lo sviluppò e il progresso civile nel pieno rispetto delle
compatibilità ambientali.
2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e
concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali; alla riduzione
dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle
risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni
future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza
delle diverse specie viventi e delle diversità.
3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) dare piena
garanzia all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla
vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di
Porto San Giorgio ; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e
responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b) valorizzazione
e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono
la crescita delle persone;
c) tutela,
conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche,
architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
d) valorizzazione
dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la
partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione
del bene Comune;
e) sostegno
alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere
mutualistico e sociale;
f)
tutela della vita umana, della persona e della famiglia,
valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno
alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione
dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto
allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro
istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
g) rispetto e
tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche,
anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
h) la
rimozione delle cause di emarginazione per i disabili fisici, psichici,
psichiatrici e sensoriali; allo scopo si avvale anche della collaborazione
delle associazioni e dei gruppi spontanei; promuove altresì le condizioni per
una reale integrazione dei disabili, nonché delle categorie deboli, nel tessuto
sociale;
i)
superamento di ogni discriminazione fra i sessi ,
anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari
opportunità;
j)
riconoscimento di pari opportunità professionali ,
culturali , politiche e sociali fra tutti;
k) Riconoscere
e prendere atto della capacita’ delle persone e dei gruppi sociali intermedi di
assolvere a funzioni sociali e di soddisfare l’interesse pubblico e garantire l’effettiva
soddisfazione dei bisogni delle persone intervenendo direttamente solo laddove
i singoli e gruppi sociali intermedi non siano in grado con le loro sole forze
di provvedere direttamente alla soddisfazione dei propri bisogni comunque non
confliggenti con l’interesse generale;
l)
Garantire l’effettiva realizzazione del pluralismo
culturale , promuovendo la pari dignità tra scuola pubblica e non pubblica,
consapevoli che la effettiva libertà di educazione alimenta e sostiene
l’educazione alla libertà;
m) Riconoscere
nella famiglia fondata sul matrimonio il nucleo centrale dell’assetto sociale,
sostenendola quale ambito privilegiato di libera formazione ed educazione della
prole.
Il territorio del Comune di Porto San Giorgio si estende per km². 8,75
nell’ambito della Provincia di Ascoli Piceno e nel circondario di Fermo.
Confina con questo Comune a nord, ovest e sud e con il mare Adriatico ad est.
Occupa posizione centrale nella più vasta area omogenea ricompresa fra i fiumi
Aso a sud e Tenna a nord dell’ambito territoriale fermano.
1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, che
raffigurano graficamente su un drappo, in pari proporzioni, diviso in bianco e
rosso, uno scudo sormontato da corona merlata e crociato in alto al suo lato
destro, con croce greca, il tutto come da simbolo allegato al presente Statuto.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta
sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare
iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo
stemma del Comune.
4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune
per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
l. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della
programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto
delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti
sul suo territorio.
2. Il Comune persegue attivamente tutte le opportunità di collaborazione
e migliore integrazione con i Comuni limitrofi anche attraverso la cogestione
di servizi e progetti .
3. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la
cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Ascoli Piceno e con la
Regione Marche.
1. Il Comune sostiene la costituzione della Provincia del fermano,
organismo di decentramento funzionale alle esigenze di un territorio omogeneo e
coeso.
l. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la
Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente
statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e
amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione; è il legale
rappresentante del Comune nei limiti e secondo le disposizioni di legge;
esercita le funzioni di ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del
Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con
votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell'azione da questi svolta.
2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione
avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti
e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale,
secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento
del Consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in
stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal
vicesegretario oppure, in caso di impossibilità di questi, dal componente più
giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e
funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo
politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento
del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite
dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai
principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle
norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la .nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende istituzioni e
provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge o dagli statuti
degli enti medesimi. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco
temporale del mandato politico - amministrativo dell' organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai
principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare
imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione
degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di
destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di
solidarietà.
1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge normalmente in sessione
ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute
nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione
delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del
rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni
prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso
d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno
24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti
da trattare è effettuata dal presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco
oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso 1a riunione deve
tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli
argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti i punti
da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel
territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo
comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da
tenersi entro i termini previsti dal regolamento del Consiglio Comunale.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da
trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è
sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere
effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo
pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima
adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più
ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere
messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della
seduta nel caso delle sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di
sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima, nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal
regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni
per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla
convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del
Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la
Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del Sindaco e le funzioni
del Sindaco sono svolte dal vice - Sindaco.
l. Entro il termine di 40 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto
insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee
programmatiche relative alle azioni e ai Progetti da realizzare durante il
mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella
definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli
adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti,
nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale entro il 30 settembre di ogni anno, il
Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali
linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E’ facoltà del
Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con
adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base
delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo il Sindaco presenta
all'organo consigliare il documento di rendicontazione dello stato di
attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento, è
sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di
realizzazione degli interventi previsti.
1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione,
commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di
indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da
consiglieri comunali, con criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi
consiliari. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e di garanzia, la relativa
presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione e
con votazione riservata solo ai consiglieri di tale gruppi.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata
delle commissioni, verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adattata a maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio.
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri
sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale
costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere
che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze:
a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
l. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni,
interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di
controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del
Consiglio Comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del
Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e
le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi nei limiti e
con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e
documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini
dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente
determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere da parte del
Presidente del Consiglio Comunale, un'adeguata e preventivata informazione
sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della
conferenza dei capigruppo.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio
comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del
Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la trasparenza, ogni consigliere, al pari del Sindaco
e degli assessori, deve comunicare annualmente i redditi prodotti secondo le
modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale e dichiarare le spese
sostenute nella campagna elettorale cui ha partecipato.
1. E’ istituita la figura del consigliere straniero, eletto dai
cittadini stranieri residenti nel Comune, che partecipa alle riunioni del consiglio
comunale e delle commissioni con diritto di parola, senza diritto di voto e
senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle sedute.
2. Al Consigliere straniero sono riconosciuti gli stessi diritti dei
consiglieri comunali, secondo quanto disciplinato nell’apposito regolamento,
che stabilisce anche le modalità per l’elezione
( approvato in via definitiva
con Delibera del C.C. n. 08 del 03.02.2004).
l. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto
nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al
segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora
non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono
individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi
capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato
il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti
alle liste elettorali nei quali sono stati eletti.
3. E’ istituita presso il Comune di Porto San Giorgio la conferenza dei
capigruppo, presieduta dal presidente del consiglio, finalizzata a rispondere
alle finalità generali indicate dall’art. 13, comma 3, del presente statuto,
nonché dall'art. 31, comma 7, della legge n. 142/90. La disciplina, il
funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del
Consiglio Comunale.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente una
copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio
mandato.
5. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di un
consigliere, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a
disposizione per tale scopo dal Sindaco.
Al Presidente del Consiglio Comunale compete di presiedere le sedute del
civico consesso stesso e di esercitare le altre attribuzioni previste dalla
legge e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio stesso.
Il Presidente è eletto dal Consiglio nella prima seduta subito dopo la
convalida degli eletti con votazione a scrutinio segreto e con il voto
favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Qualora, dopo due votazioni
consecutive con le modalità di cui sopra, non venga raggiunto il quorum dei due
terzi, si procederà ad una terza votazione nella quale sarà sufficiente il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Comune.
Appena eletto il Presidente, si procederà, sempre a scrutinio segreto,
all’elezione di un Vice – Presidente con la maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio.
Il Presidente dura in carica per tutta la durata del mandato
consigliare; decade per effetto di revoca o di sopravvenute cause di ineleggibilità,
incompatibilità o per dimissioni;
Nel caso in cui l’ufficio si rendesse vacante, per qualsiasi causa, nel
corso del mandato consigliare, il Consiglio Comunale procederà a nuova elezione
con le modalità descritte nei citati commi 2 e 3 del presente articolo, ed il
nuovo eletto rimarrà in carica per il tempo residuo del mandato consiliare.
Non possono essere nominati alle funzioni predette i consiglieri già
candidati alla carica di Sindaco.
1. Il presidente rappresenta l’intero Consiglio Comunale, ne tutela la
dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite
dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera
la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il
presente statuto ed il regolamento del Consiglio.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e
per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri
di imparzialita', intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei
singoli Consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon
andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attivita'
consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con il
Sindaco, la Giunta, i Consiglieri circoscrizionali, il Collegio dei Revisori
dei conti, il Difensore Civico, le istituzioni, le aziende speciali e gli altri
organismi ai quali il Comune partecipa e le Associazioni.
7. Spetta inoltre al Presidente:
§
la predisposizione dell'ordine del giorno, sentita la
conferenza dei capigruppo;
§
la fissazione della data delle riunioni del
Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo;
§
la diramazione degli avvisi di convocazione del
Consiglio;
§
la proclamazione della volontà consiliare;
§
i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
§
la presidenza della conferenza dei capi gruppo
consiliari;
§
l'attivazione delle commissioni consiliari.
8. In caso di assenza del Presidente e del vice Presidente, la
presidenza viene assunta dal Consigliere anziano.
9. Alla Presidenza del Consiglio è assicurata la disponibilità di
adeguato ufficio con personale di supporto ed è istituito apposito capitolo di
bilancio per la presidenza del Consiglio Comunale.
Il Presidente del Consiglio può essere revocato, previa
presentazione di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno quattro
componenti del Consiglio e votata a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
l. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità
stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di
incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile
dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al
funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario
comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine
agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo
statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali
o regionali attribuite al Comune: egli ha inoltre competenza e poteri di
indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle
strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi
dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e
sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate,
degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione
interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal
presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di
amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze
connesse all'ufficio.
7. Previa deliberazione della Giunta Municipale, sottoscrive
congiuntamente al dirigente competente per materia, la delega al legale
esterno.
l. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le
sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo
responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
§
dirige e coordina l’attività politica e
amministrativa del Comune nonché 1’attività della Giunta e dei singoli
assessori;
§
promuove e assume iniziative per concludere accordi
di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio
Comunale;
§
convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.
6 della legge n. 142/90, e s.m, e i.;
§
adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste
dalla legge;
§
nomina il segretario comunale, scegliendolo
nell'apposito albo;
§
conferisce e revoca al segretario comunale, se lo
ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di
direttore generale;
§
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna,
in base a esigenze effettive e ,verificabili.
l. Il Sindaco nell'esercizio delle sue,
funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi
le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di
atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le
società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali
delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del
Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del
direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera
attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad
assicurare che Uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società
appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi
indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla
giunta.
l. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni
di organizzazione:
§
individua gli argomenti all’ordine del giorno delle
sedute del Consiglio Comunale e li comunica al Presidente del Consiglio
Comunale.
§
propone argomenti da trattare in giunta ne dispone la
convocazione e la presiede;
1. Il viceSindaco nominato tale dal Sindaco è
l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del
Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli
assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi
previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio
l. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una
proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel
caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale
dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a
tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e
non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede
allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle
leggi vigenti.
l. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al
Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento, del Consiglio, con
contestuale nomina di un commissario.
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione
amministrativi collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la
propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli
indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal
Consiglio Comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando
gli altri atti reiteranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio
Comunale sulla sua attività.
1.
La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero
massimo di Assessori pari a 7, di cui uno investito dalla carica di
Vice-Sindaco.
(emendamento aggiuntivo adottato con Delibera del C.C.
n. 109 del 18.12.2000 ed approvato dal CO.RE.CO. nella seduta del 09.01.2001 N.
144/2001).
2. Gli
assessori partecipano alle sedute del Consiglio e intervengono nella
discussione, ma non hanno diritto di voto.
l. Il viceSindaco e gli altri componenti della
Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima
seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dando
motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli
assessori dimissionari
3 Le cause di incompatibilità, la posizione e lo
stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della
revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della
Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro
il terzo grado, di affinità fino al 3^ grado, di affiliazione e i coniugi.
4 Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la
Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in
occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
l. La Giunta è convocata e presieduta dal
Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce
l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti
dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento
della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presenti e la metà più uno
dei componenti e le deliberazioni sono adottale a maggioranza dei presenti.
l. La Giunta collabora con il Sindaco
nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del
presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle
competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai
responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione
agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e
di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle
attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
§
propone al consiglio i regolamenti;
§
approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i
provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di
bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità
ai responsabili dei servizi comunali;
§
elabora le linee di indirizzo e predispone le
proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
§
assume attività di iniziativa, di impulso di raccordo
con gli organi di partecipazione e decentramento;
§
elabora e propone al Consiglio i criteri per la
determinazione delle nuove tariffe ;
§
nomina i membri delle commissioni per i concorsi
pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
§
propone i criteri generali per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a
enti e persone;
§
approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
§
dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e
donazioni che non impegnino il bilancio per più esercizi;
§
fissa la data di convocazione dei comizi per il
referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso
l’accertamento della regolarità del procedimento;
§
esercita, previa determinazione dei costi e
individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato
quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro
organo;
§
approva gli accordi di concertazione decentrata;
§
decide in ordine alle controversie sulle competenze
funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente in
assenza del direttore oppure tra il direttore e i dirigenti;
§
fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi
decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per
misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
§
determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori
e i modelli di rilevazione del controllo
§
interno di gestione secondo i principi stabiliti nel
Consiglio;
§
approva il Peg su proposta del direttore generale.
1. Il Comune promuove e tutela la
partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente
al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso
l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei
singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un
regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono
far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di
associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle
interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi
comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è
necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e
comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni
segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali
espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Il Comune promuove ed istituisce:
a) la consulta delle
associazioni;
b) la consulta dei giovani;
c) i comitati di quartiere.
Ciascuna associazione registrata ha diritto,
per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di
cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in
merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
Il Comune può erogare alle associazioni che saranno
ammesse alla registrazione provvidenze di natura economica o mediante
utilizzazione di strutture e beni strumentali per il conseguimento di finalità
ritenute dall’ente di interesse pubblico, secondo quanto sarà stabilito in
apposito regolamento.
l. Il Comune promuove forme di volontariato per
un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della
qualità della vita personale, civile e sociale in particolare dei soggetti in
costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto
di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti,
strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con
le associazioni di volontariato riconosciute al livello nazionale e inserite
nell’apposito albo regionale. L’erogazione dei benefici e le modalità della
collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
1. Il Comune ha lo scopo di favorire la
partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del
Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di
deliberare in via consuntiva nelle seguenti materie: politica ambientale,
sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e
spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti
con l’UNICEF e altri settori di interesse cittadino.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del
Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
1. In
attuazione dei principi fondamentali del presente Statuto ed al fine di
promuovere una effettiva integrazione dei cittadini stranieri residenti nel
Comune ed una loro partecipazione attiva alla vita amministrativa della
comunità di cui fanno parte, è istituita, quale organo consultivo del Consiglio
e della Giunta comunale, la Consulta Comunale elettiva per i cittadini
stranieri residenti nel Comune.
2. La
Consulta si compone di membri eletti a suffragio diretto con voto libero e
segreto.
3. Le
funzioni, l’attività, la composizione, le modalità di elezioni e il
funzionamento della consulta sono disciplinate da apposito regolamento.
( approvato in via definitiva con Delibera del C.C.
n. 08 del 03.02.2004)
1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni
della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito
all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in
apposito regolamento.
l. Chiunque, anche se non residente nel territorio
comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione
per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre
esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza
formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte
all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale,
entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai
gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100
persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal
ricevimento. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al
testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi
e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che
risiedono nel territorio del Comune.
5. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500
persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo
della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio
Comunale, da convocarsi entro 60 giorni.
l. Qualora un numero di elettori del Comune non
inferiore a 400 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti
amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente
dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo
contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei
servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente
ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale
entro 60 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e
deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal
ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono
pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre
firmatari della proposta.
1. Un numero di elettori residenti non
inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano
indetti referendum consultivi e abrogativi in tutte le materie di competenza
comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia
di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi
statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un
referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà
referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del
Consiglio Comunale;
c) piano regolatore
generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere
di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in
ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti
del Comune a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente
comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel
quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta
delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la
proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del
risultato della consultazione referendaria, entro 30 giorni dalla proclamazione
dei risultati e provvedere con atto formale di merito all oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma
precedente se non ha partecipato alle consultazioni la maggioranza degli aventi
diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate
dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente
motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a
referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto, il Consiglio Comunale e la giunta non possono assumere decisioni
contrastanti con essa.
l. Ciascun cittadino ha libero accesso alla
consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti anche
privati, che gestiscono servizi pubblici.
2.Possono essere sottratti alla consultazione
soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o
sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire
senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi
stabilito da apposito regolamento.
4. In caso di diniego devono essere esplicitamente
citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto
richiesto.
5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità
per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono
pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante
affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato
nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in idonei spazi, a
ciò destinati.
3. L’affissione viene curata dal segretario comunale
che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta
pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono
essere notificati all’interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti
e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati
nel regolamento, eventualmente anche la determinazione dirigenziale, deve
essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo
necessario a darne opportuna divulgazione.
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al
Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività
amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere
motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.
l. Il difensore civico è nominato dal Consiglio
Comunale entro 3 mesi dal suo insediamento, salvo che non sia scelto in forma
di convenzionamento con altri comuni o con altra Provincia, a scrutinio segreto
e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al
presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione
comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3.La designazione del difensore civico deve avvenire tra
persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di
indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso
del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e
commercio o equipollenti.
4.Il difensore
civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue
funzioni fino all’insediamento del successore.
5.Non può
essere nominato difensore civico:
a)
chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla
carica di consigliere comunale;
b) i
parlamentari, i consiglieri regionali, Provinciali e comunali, i membri dei
consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale
di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
c)
i dipendenti del Comune, gli amministratori e i
dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti
contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi
titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi
fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
e) chi sia
coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con
amministratoridel Comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.
l. Il difensore civico decade dal suo incarico nel
caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli
tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo
incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi
dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o
dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, il Consiglio
Comunale provvederà entro 3 mesi dalla cessazione dell’incarico.
1. Il difensore civico svolge il ruolo di
garante dell’imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Comunale e
delle Aziende e Enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria
iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti
dei cittadini.
2. Il difensore civico agisce d’ufficio o in seguito
a segnalazioni o istanze presentate da cittadini o formazioni sociali a tutela
di interessi singoli, collettivi o diffusi per garantire legalità, trasparenza,
efficienza, efficacia ed equità nella azione della Amministrazione Comunale e
degli Enti e le Aziende da essa dipendenti, le istituzioni, i concessionari di
servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio
comunale.
3. L’Amministrazione Comunale e gli Enti dipendenti
hanno l’obbligo, in ogni atto di comunicazione o pubblicazione, di informare i
destinatari della facoltà di rivolgersi al difensore civico.
4. Il difensore civico esercita la sua attività in
piena autonomia di giudizio ed indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di
controllo gerarchico o funzionale.
5. Il difensore civico svolge una azione di
sollecitazione e di impulso nei confronti della Amministrazione affinchè la
eventuale violazione dei diritti del cittadino venga eliminata, suggerendogli i
mezzi ed i rimedi più opportuni.
6.Il difensore civico deve garantire il proprio
interessamento al cittadino indicandogli
7.eventualmente l’ufficio competente a ricevere la
sua istanza e deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un
giorno alla settimana.
8.Il difensore civico esercita il controllo sulle
deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38
9.della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le
modalità previste dall'art. 17, comma 39, dell'ultima legge citata.
l. L’ufficio del difensore civico ha sede
presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale,
unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo
incarico.
2.Il difensore civico richiede informazioni e
chiarimenti sugli’atti nei confronti dei quali esercita il suo controllo. Gli
amministratori del Comune e degli Enti sottoposti a vigilanza nonché i
dipendenti sono tenuti a fornire al difensore civico le informazioni e le copie
degli atti utili allo svolgimento della funzione entro 10 giorni dalla
richiesta.
3. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni
l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli
ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le
disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
l. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il
mese di marzo, la relazione generale relativa all'attività svolta nell'anno
precedente, illustrando le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità
riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di
eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al
primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento
dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a
garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio,
trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in
Consiglio Comunale.
Al difensore civico è corrisposta un'indennità di
funzione pari a quella di un assessore.
l. Chiunque sia portatore di un diritto o di un
interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di
intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal
regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico
il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato
ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono
essere adottate.
l. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il
soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal
funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire
l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito
dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di
un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per
iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60
giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa
incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il
funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione
istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione.
l. Nel caso di procedimenti ad impulso
d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i
quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere
pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non
minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal
regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze,
memorie, proposte o produrre documenti;
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello
stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario
responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia
particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è
consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello
statuto.
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e
sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il
contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto
privato interessato e l’organo competente a decidere.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia
dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque
tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.
1. Il Comune informa la propria attività
amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di
efficienza, dì efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti
responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli
interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto
e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze
dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto,
nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
l. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici
che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività
rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile
della comunità locale.
2. 1 servizi da gestirsi con diritto di privativa
sono stabiliti dalla legge.
1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione
e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in
economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b) in
concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;
c) a mezzo di
azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e
imprenditoriale;
d) a mezzo di
istituzione, per l'esercizio di servizi sociali o culturali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di
società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico,
qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare,
la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati; .
f)
a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di
programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni,
per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso a partecipare,
anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini
istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il
presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune
sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle
società di capitali a maggioranza pubblica.
1. Il Consiglio Comunale può deliberare la
costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e dì
autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a
criteri dì trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno
l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso
l'equilibrio dei costi o dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali
possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa
stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità
dei servizi.
l. Lo statuto delle aziende speciali ne
disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di
amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende
speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di
eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o
amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende
pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso,
salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere
alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del
collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e
determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi
compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la
fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci
annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali
ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono
essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata
inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
l. Le istituzioni sono organismi strumentali del
Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di
amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal
Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata
inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le
finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi criteri generali
per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi,
approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle
aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla
gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli
indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative
e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di
partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo
dell'istituzione.
1. Il Consiglio Comunale può approvare la
partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per
la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro
costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria
importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali
enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di
quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni
caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi
di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra
soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli
atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati
nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità
limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa
all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare
annualmente l'andamento della società
per azioni o a responsabilità limitata e a
controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato
nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
l. Il Consiglio Comunale, su proposta della
giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni
statali, altri enti pubblici ed associazioni o con privati al fine di fornire
in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,
le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i
reciproci obblighi e garanzie.
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di
consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi
secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a
maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente
articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico
del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno
essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2' comma del presente
statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte
dall'assemblea del consorzio.
l. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione
di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la
loro completa realizzazione, un’azione integrata e coordinata del Comune e di
altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza, primaria o prevalente
del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento,
promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso
unanime degli organi competenti delle amministrazioni interessate viene
definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione
formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 8
giugno 1990 p. 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.
3. Qualora l'accordo adottato comporti variazioni
degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
l. L'amministrazione del Comune sì esplica mediante
il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a)
un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi
e programmi;
b)
l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei
carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da
ciascun elemento dell'apparato;
c)
l'individuazione di responsabilità strettamente
collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)
il superamento della separazione rigida delle
competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima
flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra
gli uffici.
l. Il Comune disciplina con appositi atti la
dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente
statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della
distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio
Comunale, al Sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa
attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di
autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di
gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base
dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la
propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza
ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono
fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
1. Il Comune attraverso il regolamento di
organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il
funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità
dì ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi
e da questi il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo
cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di
controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e
finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il
conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del
perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente
con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione
amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e
responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in
settori, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a
strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi
collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera
organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze
sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e
contrattuali in vigore.
1.I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici
e ordinati secondo criteri in conformità alla disciplina generale sullo stato
giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e
dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e
nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con
competenza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e
servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere
gli obiettivi assegnati. Egli è altresì ' direttamente responsabile verso il
direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli
atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e
le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione
professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne
la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio
delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni,
nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già
approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi
servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dagli organi
collegiali e da un direttore.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede
altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, nonché delle
autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di
natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e
modalità di gestione della tecnostruttura Comunale.
1. Il Sindaco, previa delibera della giunta
comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione
organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di organizzazione, può conferire le medesime funzioni al
segretario generale, sentita la giunta.
1. Il direttore generale provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo
le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni
dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i
responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle
funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella
del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa
delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli
obiettivi fissati, o quando sorga contrasto con le linee di politica
amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave necessità.
1. Il direttore generale predispone la proposta di
piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto
dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e
dalla Giunta comunale.
2. Egli in particolare, oltre alle funzioni
assegnategli dalla legge, esercita le seguenti funzioni:
a) predispone,
sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di
attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza
e dirige i responsabili dei settori dell’ente che rispondono dell’operato per
le funzioni loro assegnate al direttore generale stesso, sulla base degli indirizzi
funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica
l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi
preposto;
d) promuove i
procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti e dà servizi e adotta le
sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le
previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza
le missioni, i congedi, i permessi dei dirigenti;
f)
emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non
demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i
processi di mobilità intersettoriale del personale, sentiti i dirigenti,
adottando i relativi provvedimenti;
h) riesamina
annualmente, sentiti i dirigenti, il riassetto organizzativo dell'ente e la
distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco
eventuali provvedimenti in merito;
i)
promuove provvedimenti e adotta, in via surrogatoria,
gli atti di competenza dei dirigenti nei casi in cui essi siano temporaneamente
assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente o in casi di
ritardi, omissioni, inadempienze che possano recare pregiudizio agli interessi
o alla attività dell’ente; in caso di mancata nomina del direttore generale o
di sua assenza oltre quella del dirigente competente per materia, provvede il
dirigente del settore affari generali.
3. Il segretario comunale non può essere in rapporto
subordinato rispetto al direttore.
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono
individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del
personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli
uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal
direttore generale se nominato, ovvero dal segretari e secondo le direttive
impartite dal Sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate
provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a
raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e
dalla giunta comunale.
l. I responsabili dei settori stipulano in
rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati in base alla specifica competenza
per materia dei settori, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono
le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle
autorizzazioni o concessioni e avvolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono
le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi
procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano
le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono
le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi
di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono
alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano
le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f)
emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di
sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie
nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano
le altre ordinanze previste da norme di legge e di regolamento ad eccezione di
quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/1990;
h) promuovono
i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e
adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal
regolamento;
i)
provvedono a dare pronta esecuzione alle
deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal
Sindaco e dal direttore;
j) forniscono ad direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;